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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Mutui per l'edilizia scolastica
1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' rideterminato in lire 456 miliardi.
Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari
a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' aggiunto
il seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 11 gennaio 1996, n. 23, concerne: "Norme per
l'edilizia scolastica"; l'art. 4, che riguarda la
programmazione, le procedure di attuazione ed il
finanziamento degli interventi, cosi' dispone nel
comma 1: "1. Per gli interventi previsti dalla presente
legge la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere agli enti territoriali competenti mutui
ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello
Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi
di preammortamento. Per il primo piano annuale di
attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il
complessivo ammontare dei mutui e' determinato in lire 225
miliardi".
- L'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, come
sopra modificato, e' cosi' formulato:
"Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In
attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della
legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge".