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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni,
occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e'
stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, con cadenza biennale";
b) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
c) il comma 4 dell'articolo 13 e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 122/1992, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro
sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al
comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese
di cui all'art. 4.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e'
consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel
registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni
vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita'
disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in
tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli
inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu'
sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione
all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito
esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di
pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al
comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di
operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto
all'attivita' principale.
3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle
strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita'
di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, con cadenza biennale".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n.
122/1992, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art.
2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti
seguenti:
a)-b) (abrogate);
c) designazione di un responsabile tecnico, anche
nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle
attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione
nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in
possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di
cui all'art. 7;
d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce
il registro delle imprese esercenti l'attivita' di
autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 122/1992, cosi'
come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di
prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui
all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, esercitano le attivita' di cui
all'art. 1, e le attivita' specializzate ad esse
assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di
cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con regio
decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese
artigiane di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del
1985.
2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro
centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di
cui all'art. 2, il responsabile tecnico di cui all'art. 7,
purche' in possesso di uno dei requisiti
tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo art.
7.
3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo
di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in
sede di prima applicazione della presente legge, il
responsabile tecnico puo' essere designato, anche in
difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma
2 dell'art. 7, nella persona del titolare, ovvero nelle
persone di un socio o di un familiare partecipante alla
impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al
processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi
cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e
sottoscritta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
4. (Abrogato).
4-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato
le procedure necessarie per conseguire le prescritte
autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.
3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino
all'avvenuto rilascio delle medesime".