Legge Ordinaria n. 507 del 26/09/1996 G.U. n. 229 del 30 Settembre 1996
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell' attività di autoriparazione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "3-bis.  La  dotazione  delle  attrezzature e delle strumentazioni,
occorrenti per  l'esercizio  dell'attivita'  di  autoriparazione,  e'
stabilita  ed  aggiornata  con  decreto  del Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali  di  categoria
maggiormente rappresentative, con cadenza biennale";
    b) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
    c) il comma 4 dell'articolo 13 e' abrogato.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate.    Restano  invariati  il  valore e l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  122/1992,  cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  2  (Registro delle imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione). - 1. Presso  ogni  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura e' istituito, entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  un  registro  delle  imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione.  Il  registro  e'  articolato  in  quattro
          sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al
          comma  3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese
          di cui all'art. 4.
             2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  autoriparazione  e'
          consentito   esclusivamente   alle   imprese  iscritte  nel
          registro di cui al comma 1, ferme restando le  disposizioni
          vigenti  comunque  riferibili all'esercizio delle attivita'
          disciplinate dalla presente legge, ivi comprese  quelle  in
          tema  di  autorizzazioni  amministrative,  di  tutela dagli
          inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
             3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una  o  piu'
          sezioni  del  registro  di  cui  al  comma  1, in relazione
          all'attivita' effettivamente esercitata. Non e'  consentito
          esercitare  attivita'  di  autoriparazione che non siano di
          pertinenza della o delle sezioni del  registro  di  cui  al
          comma  1  in  cui  l'impresa  e' iscritta, salvo il caso di
          operazioni strettamente strumentali o  accessorie  rispetto
          all'attivita' principale.
             3-bis.   La   dotazione   delle   attrezzature  e  delle
          strumentazioni, occorrenti per  l'esercizio  dell'attivita'
          di  autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto
          del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite  le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative, con cadenza biennale".
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  della  legge  n.
          122/1992, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art.
          2,  l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti
          seguenti:
              a)-b) (abrogate);
               c) designazione  di  un  responsabile  tecnico,  anche
          nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle
          attivita'  per  il  cui esercizio e' richiesta l'iscrizione
          nell'apposita sezione del registro di cui  all'art.  2,  in
          possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di
          cui all'art. 7;
                d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce
          il   registro   delle   imprese  esercenti  l'attivita'  di
          autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione".
             - Il testo dell'art. 13 della legge n.  122/1992,  cosi'
          come  da  ultimo  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
             "Art. 13 (Disposizioni transitorie). -  1.  In  sede  di
          prima  applicazione,  sono  iscritte  nel  registro  di cui
          all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  esercitano  le  attivita'  di  cui
          all'art.  1,  e  le   attivita'   specializzate   ad   esse
          assimilabili,  essendo iscritte nel registro delle ditte di
          cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con  regio
          decreto  n.    2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese
          artigiane di cui all'art. 5 della citata legge n.  443  del
          1985.
             2.  Le  imprese  di  cui  al  comma  1  designano, entro
          centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di
          cui all'art. 2, il responsabile tecnico di cui all'art.  7,
          purche'     in    possesso    di    uno    dei    requisiti
          tecnico-professionali di cui al comma 2 del  medesimo  art.
          7.
             3.  Nel  caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo
          di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985, e  in
          sede   di  prima  applicazione  della  presente  legge,  il
          responsabile  tecnico  puo'  essere  designato,  anche   in
          difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma
          2  dell'art.  7,  nella  persona del titolare, ovvero nelle
          persone di un socio o di  un  familiare  partecipante  alla
          impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al
          processo  di  lavorazione  per almeno tre anni negli ultimi
          cinque anni sia attestata  mediante  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15.
             4. (Abrogato).
             4-bis.  Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato
          le  procedure  necessarie  per  conseguire  le   prescritte
          autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.
          3  hanno  titolo  a  rimanere  iscritte  al  registro  fino
          all'avvenuto rilascio delle medesime".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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