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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alle indennita' previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno
1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51,
si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento
periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1
gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennita' di cui al
predetto comma 1, contrattualmente definite "indennita' di
amministrazione", rimane affidata alla contrattazione di cui
all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in sede di
contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli
importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 1 e 2 sono
dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le
parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato
restano privi di effetti.
4. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per
il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il
trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante
parte nel corso dell'anno 1999.
5. Sulle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo
non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 22
giugno 1988, n. 221, recante: "Provvedimenti a favore del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie":
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988
l'indennita' stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, e' attribuita, nella misura vigente al 1
gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche
equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie
nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n.
1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le
percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento
alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di
cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed
all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e
successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla
legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal D.P.C.M. 13 aprile 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio
1984.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in
ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli
4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di
cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n.
249, e all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15
febbraio 1989, n. 51, recante: "Attribuzione
dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo
delle magistrature speciali":
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989
l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221,
e' attribuita, con le modalita' in essa previste, al
personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti,
dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari,
nonche' al personale civile del Ministero della difesa,
inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato
temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi
ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici
giudiiari della giustizia militare, limitatamente ad un
contingente massimo di 129 unita'.
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate,
le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a
quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22
giugno 1988, n. 221.
3. Per il personale appartenente alle qualifiche
funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono
pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche
funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto
previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988,
n. 221.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire
63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento:
'Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale
amministrativo delle magistrature speciali'".
- Il testo dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27 (Provvidenze per il personale di magistratura), e' il
seguente:
"Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina
del trattamento economico del personale di cui alla legge 2
aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati
ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1
luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari
a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili
con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di
aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o
facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per
qualsiasi causa.
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile
nella determinazione dell'indennita' prevista dall'art. 1
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di
diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento
degli stipendi previsti dall'art. 2 nella misura
percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni
giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari
alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme
previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039".
- Il testo dell'art. 49 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego), come sostituito dall'art. 23
del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente:
"Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio e' definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri
obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori
collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla
produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di
ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di
attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero
pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di
settore del Ministero degli affari esteri".