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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei
confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di
idoneita' svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e che siano
stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore ai sensi
dell'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25
novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n.
87, non convertiti in legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 dei DD.LL. numeri 548/1994,
648/1994, 23/1995 e 87/1995 si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 568/1987, recante
recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo sindacale per il personale del
comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il
triennio 1985-1987, e' il seguente:
"Art. 23 (Disposizioni particolari per il trattamento
economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali
per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione
agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto
superiore di sanita'). - 1. Al ricercatore dell'Istituto
superiore di sanita' e allo sperimentatore delle stazioni
ed istituti viene attribuito il trattamento economico
previsto per la posizione iniziale del profilo di
ricercatore. Relativamente al personale in servizio,
rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni
sperimentali per l'industria e degli istituti di
sperimentazione agraria e talassografici attualmente in
servizio con almeno otto anni di effettivo servizio e
previo superamento di un giudizio di idoneita' espresso da
una commissione nominata dagli organi competenti, e ai
primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita', e'
attribuito il trattamento economico della seconda fascia
differenziata di professionalita' del profilo di
ricercatore. La nuova normativa trovera' recepimento nel
regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.
2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime
dal 1 gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 e' corrisposto
rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento
dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove
qualifiche e delle relative maggiorazioni".