Legge Ordinaria n. 534 del 17/10/1996 G.U. n. 248 del 22 Ottobre 1996
Nuove norme per l' erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1997, le istituzioni culturali in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda,
al  contributo  ordinario  annuale dello Stato mediante l'inserimento
nell'apposita  tabella  emanata,  entro  novanta giorni dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per
i  beni  culturali e ambientali, di seguito denominato "Ministro", di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  parere  delle
commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e del competente
comitato  di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.  La  tabella e' sottoposta a revisione ogni tre anni, con
la medesima procedura.
  2.  Lo  schema  del  decreto  di  cui  al comma 1 e' trasmesso alle
competenti  commissioni  parlamentari  unitamente  ad un prospetto in
cui,  in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi
relativi  al bilancio ed all'attivita' delle istituzioni culturali di
cui al medesimo comma 1.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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