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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda,
al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento
nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per
i beni culturali e ambientali, di seguito denominato "Ministro", di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia e del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali. La tabella e' sottoposta a revisione ogni tre anni, con
la medesima procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle
competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in
cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi
relativi al bilancio ed all'attivita' delle istituzioni culturali di
cui al medesimo comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.