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Legge Ordinaria n. 558 del 23/10/1996 G.U. n. 253 del 28 Ottobre 1996
Norme per il sostegno dell' attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l' autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero  degli  affari esteri - Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998,
a  concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni
alla  Delegazione  generale  palestinese,  destinato  alle  spese  di
funzionamento  della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere
forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.
  2.  All'onere  derivante  dal  comma 1, pari a lire 500 milioni per
ciascuno  degli  anni  1996,  1997  e  1998, si provvede a carico del
capitolo  6856,  iscritto  ai  fini  del bilancio triennale 1996-1998
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro per il 1996,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  degli  affari  esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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