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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998,
a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni
alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di
funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere
forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per
ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del
capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998.