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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di rilascio
di immobili urbani ad uso abitativo
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di
rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo e' prorogato di
quarantadue mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 551/1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989,
recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilita' abitative, e' il seguente: "5.
Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1, la cui
esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3,
l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa
entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non
successiva al 1 gennaio 1990".