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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 280, 18 settembre 1995, n. 379,
18 novembre 1995, n. 483, 16 gennaio 1996, n. 14, 19 marzo 1996, n.
128, 17 maggio 1996, n. 265, e 16 luglio 1996, n. 374.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 159, e 27 maggio 1996, n. 289.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica
istruzione e dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
217 del 16 settembre 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 23.