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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel
settore dei trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5
agosto 1996, n. 410.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86,
e 26 aprile 1996, n. 221.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BURLANDO, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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