Legge Ordinaria n. 617 del 09/12/1996 G.U. n. 288 del 9 Dicembre 1996
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 e successivi decreti adottati in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996,  n.  22,
19  marzo  1996,  n.  132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n.
376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresi' fatte salve le  cause
di  non  punibilita'  e di estinzione dei reati, quelle che escludono
l'applicazione di sanzioni  amministrative  e  civili  e  quelle  che
escludono  gli  effetti  di provvedimenti amministrativi previste dai
medesimi decreti.
  2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV
dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996,  n.  22,
19  marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n.  269, e sulla base delle
disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e
13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi applicando  le  disposizioni
del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.
  3.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 9 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  NAPOLITANO, Ministro dell'interno
                                  FLICK,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  I decreti-legge n. 489/1995, n. 22/1996, n. 132/1996,
          n.     269/1996,  n.  376/1996  e   n.   477/1996   recano:
          "Disposizioni    urgenti    in    materia    di    politica
          dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e
          soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei  Paesi
          non appartenenti all'Unione europea".
             -  Il  capo  IV  dei seguenti decreti-legge reca: "Norme
          finali"; n.  489/1995 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n.  270 del 18 novembre 1995), n. 22/1996 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996), n.  132/1996
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 66 del 19 marzo
          1996) e n. 269/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          115 del 18 maggio 1996).
             -  Il  capo  III  dei   seguenti   decreti-legge   reca:
          "Ricongiungimenti    e   regolarizzazioni";   n.   376/1996
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del  17  luglio
          1996) e n. 477/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          217 del 16 settembre 1996).

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