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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986
ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516
1. E' approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il
Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7 giorno, che modifica l'intesa del 29
dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione,
e' il seguente: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze".
Nota all'art. 1:
- La legge 22 novembre 1988, n. 516, reca: "Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno".