Pagine principali(clicca sul titolo per altri link o qui per il menu completo)
libri on linefirma digitale e cnsEsperimenti con HTML5Link |
Novità del sito: Quotidiani d'epoca consultabili online Leggi d'Italia(Fonte opendata: Camera dei Deputati)1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Legge Ordinaria n. 639 del 20/12/1996 G.U. n. 299 del 21 Dicembre 1996 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441. 3. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'articolo 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell'articolo 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'articolo 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK ________ il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it | |