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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per
le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive
internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n.
210, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 1 luglio 1996, n. 344, e 30 agosto 1996, n. 450.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
_________
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
249 del 23 ottobre 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 31. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 25 gennaio 1997.