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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi
urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il
1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2
aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
PINTO, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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