Legge Ordinaria n. 646 del 20/12/1996 G.U. n. 300 del 23 Dicembre 1996
Ulteriore proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine previsto dall'articolo  2  della  legge  23  dicembre
1992, n. 499, cosi' come prorogato dall'articolo  1  della  legge  19
dicembre 1995, n. 538, entro il  quale  la  Commissione  parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia  e  sulle  cause  della  mancata
individuazione dei responsabili delle stragi  deve  ultimare  i  suoi
lavori, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
          Note al titolo ed all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 2 della legge n. 499/1992  recante:
          "Ricostituzione della Commissione parlamentare  d'inchiesta
          sul terrorismo  in  Italia  e  sulle  cause  della  mancata
          individuazione dei responsabili delle stragi, di  cui  alla
          legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive  modificazioni",
          e' il seguente: 
             "Art. 2. - 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori
          entro tre anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge". 
             Il termine  e'  stato  prorogato  al  31  dicembre  1996
          dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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