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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre
1992, n. 499, cosi' come prorogato dall'articolo 1 della legge 19
dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi
lavori, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo ed all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 499/1992 recante:
"Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla
legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni",
e' il seguente:
"Art. 2. - 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge".
Il termine e' stato prorogato al 31 dicembre 1996
dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538.