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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento
di termini previsti da disposizioni legislative in materia di
interventi in campo economico e sociale, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre
1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22
giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29
aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358,
27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996,
n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei
decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
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