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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue
successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il
riordinamento della RAI S.p.a.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544,
concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle
emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche'
per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544,
concernenti i servizi audiotex e videotex.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541,
concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le
imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del
diritto d'autore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MACCANICO, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: FLICK