Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione,
finanza regionale e locale, previdenza e assistenza
1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio
1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle
unita' sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30
giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole
unita' operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno
mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per
cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le
malattie infettive, le attivita' di trapianto di organi e di midollo
osseo nonche' le unita' spinali, in misura tale da assicurare il
rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo
fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del
presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette proce-
dure e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel
rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal
citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle
unita' sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal
presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti
letto per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti
letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei
risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto
all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi,
di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale
nonche' degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono
altresi' fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore al
75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone
montane particolarmente disagiate.
3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al
fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla
prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i
posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una
dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti
letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa
vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n.
280 del 1996.
5. Ferme restando le incompatibilita' previste dall'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle
strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate
dall'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da
parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da
espletare dopo aver assolto al debito orario, e' incompatibile con
l'esercizio di attivita' libero professionale. L'attivita' libero
professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera
professione extramuraria non puo' comunque essere svolta presso le
strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o
presso le strutture sanitarie private accreditate, anche
parzialmente. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su
iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale
dell'azienda ospedaliera o dell'unita' sanitaria locale interessata.
6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni.
7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attivita' libero
professionale intramuraria e' assimilata, ai fini fiscali, al
rapporto di lavoro dipendente.
8. I direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma
10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni,
nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera,
l'attivita' libero professionale intramuraria. Provvedono altresi' a
comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle
strutture attivate nonche' il numero di operatori sanitari che
possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori
generali dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera
individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme
contrattuali, istituti incentivanti l'attivita' libero professionale
intramuraria.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le
regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio
presso strutture nelle quali l'attivita' libero professionale
intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'articolo
4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, anche secondo le modalita' transitorie
dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31
marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attivita' libero
professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di
comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore
dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un
periodo di tre anni.
11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio
presso strutture nelle quali l'attivita' libero professionale
intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata
in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione
di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione
dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si
applicano altresi' le disposizioni previste al comma 10, secondo e
terzo periodo.
12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, indicano altresi' i criteri per l'attribuzione di un
trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione
costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi
comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli
incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta
ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di
posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per
l'esercizio della libera professione extramuraria.
13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
14. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28
febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8,
11 e 12, le modalita' per il controllo del rispetto delle
disposizioni sulla incompatibilita', nonche' la disciplina dei
consulti e delle consulenze.
15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento
sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera
professione intramuraria nonche' sulle misure dirette ad incentivare
il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione
intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera
professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a
pagamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti
previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e
dell'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria
in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione
ottenuti dal direttore generale dell'unita' sanitaria locale e
dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, nonche' ai fini della corresponsione della
quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera
professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell'assistito, il cittadino e' tenuto al pagamento delle
spese aggiuntive di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nonche' di una quota pari al 10 per cento
della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche
mediante l'utilizzo di mutualita' integrativa e/o assicurativa.
18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al
ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla
medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate
dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono
soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I
relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che
costituisce il diario del ricovero.
19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la
capacita' di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel
rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente in
materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni
d'incompatibilita' preclude l'accreditamento e comporta la nullita'
dei rapporti eventualmente instaurati con le unita' sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacita' di garantire le proprie
prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione
dei rapporti costituiti.
20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978,
n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le
associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati,
all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la
tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5,
il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni
mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non
possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario,
sono destinati dall'unita' sanitaria locale competente alla
produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli
stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di
quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale
1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi
progetti regionali di attuazione".
22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti
dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, nonche' ai fini della corresponsione della
quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori
generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono
conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati,
all'interno della programmazione regionale, per la definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-
obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".
23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per
cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale e' elevata in misura
pari al 2 per cento.
24. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione
trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale
per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", in base
ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicita'.
25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorita' cui
destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle
aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di
case alloggio.
26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal
Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta
assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle
situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.
27. L'attivita' dei medici di medicina generale, nel quadro delle
funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' orientata al
rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di
spesa individuati dalle unita' sanitarie locali sulla base di
specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento
delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La
quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale
viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed
al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non
possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli
registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.
28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse
sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati
alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni
tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo
al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e
terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal
Ministro della sanita', avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita', sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le societa' scientifiche interessate,
acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita'. Il Ministro
della sanita' stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi
stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato
rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico
del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificati motivi.
29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili,
sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale,
dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione,
l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici, di
attivita' e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo
e valutazione dell'attivita' assistenziale e prescrittiva facente
capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonche'
della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanita'.
Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il
Ministero della sanita' puo' attivare forme campionarie di
rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di
cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore
degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale,
nonche' per fini di orientamento e supporto, il Ministero della
sanita', nel quadro delle competenze in materia di sistema
informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e
l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla
gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi.
L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento
in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario
nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e
private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio
sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici
e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale,
provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanita' ed
alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla
spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle
decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresi' al
monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati
nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri
"Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione,
il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme
che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni
messe in commercio a partire dal 1 gennaio 1998.
32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni
previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel
rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantita'
e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate
nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei
piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformita' alle
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa
sostenibile.
33. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28
febbraio 1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali
inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione
residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi
di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il
CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del
Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi
del Piano sanitario nazionale, con priorita' per i progetti sulla
tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,
e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste
dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire
anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale.
35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere
dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono
essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi
verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni
liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' rideterminato in
lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci
innovativi di alto valore terapeutico, nonche' la copertura degli
oneri di cui al comma 42.
37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno
1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.
38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non
superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36,
fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle
regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il
medesimo anno.
39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla
classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del 10 per cento.
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di
vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle
classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico
al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e
lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire
199.999 e al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' pari o superiore a lire 200.000. Per
le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive
modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le
farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500
milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in
misura pari al 60 per cento.
41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui
al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993,
sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato
con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione
unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31
gennaio 1997. Le quote di spettanza, per aziende farmaceutiche,
grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto
dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal
CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri comunque
finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul
prezzo finale. In caso di mancato accordo, il medicinale e' collocato
nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco
procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente
classificati nella classe c), di cui all'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per particolari motivi
terapeutici, a decorrere dal 1 marzo 1997, sono erogabili, a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire
100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari
in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19
milioni. Ai fini dell'accertamento del reddito si applica la
normativa vigente in materia di autocertificazione, con obbligo di
controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L'elenco dei
medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato
periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante
dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio
sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per
l'assistenza farmaceutica.
43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi
ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, puo' essere consentito l'uso
gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento
delle relative attivita'.
44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili
con sanzioni disciplinari, le irregolarita' formali commesse nella
compilazione delle ricette.
45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo
determinato, escluso quello delle categorie protette. E' autorizzato
esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilita', secondo la
normativa vigente.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed
agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico
Croce rossa italiana, limitatamente per quest'ultimo al personale
che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi
sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le
previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi professionali,
alle universita', agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle
province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari
ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di
squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e
dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale
tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava,
dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura
complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a
parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al
personale gia' in servizio, ai Corpi di polizia previsti
dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, limitatamente al
personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di
sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i
servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale
operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le
prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le
assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e
ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi
disponibili per cessazioni, nonche' per le assunzioni previste da
specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento
degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i
casi previo espletamento delle procedure di mobilita' da concludere
entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle
assunzioni. Il divieto non opera altresi' per le assunzioni, sia
mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti
di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della
pianta organica o dell'attuale dotazione organica purche' approvati
dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di
mobilita' da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il
comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il
personale del Ministero degli affari esteri si applicano le
disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. Sono
consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche
dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie
risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre
1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo
dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unita' dell'ottava
qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unita'
complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche,
dell'INPS, nei limiti di 200 unitacomplessive di personale da adibire
alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unita' complessive.
Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore
della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento
dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilita' al
momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio
presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.
47. Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per il
personale del Servizio sanitario nazionale restano in vigore per
tutto il 1997.
48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le
amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i
soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello
dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle
disponibilita' dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere
alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante
ricorso alle procedure di mobilita' e, nel limite del 10 per cento di
tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale.
Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione dell'articolo
89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali
delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le
assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di
grazia e giustizia puo' procedere, nei limiti delle dotazioni
organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale
dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70
per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31
dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori
esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale
dell'amministrazione centrale non potra' essere determinata in misura
superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la
possibilita' di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione
organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della
navigazione puo' assumere ispettori di volo con contratti a termine
annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni,
da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della
Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni
culturali e ambientali e' consentita l'assunzione di personale a
tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, con le esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano
provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa
verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai
posti coperti al 31 agosto 1996, nonche' ai posti per i quali, alla
stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano
stati pubblicati i bandi di concorso. Alle universita' si applica il
comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai
sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del 15 per cento,
esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data
del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle
stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.
54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in
materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i
collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per
l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri per il bilancio
dello Stato.
55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO gia' assegnati
ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 14 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle
disponibilita' negli organici e delle effettive esigenze di
funzionalita', e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi
periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni
pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era
collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al
trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda,
nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro
il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in
cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti
un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio
svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione
comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa
ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita'
dell'amministrazione stessa, puo' con provvedimento motivato
differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non puo'
essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro
subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il
dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale
successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che
esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con
esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le
modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed
i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti
con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo
pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di
bilancio. Un quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo'
essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle
pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure
per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle
disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento
e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla
contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita'
individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per
le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e'
fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro
subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne
prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro
trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato
provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata
comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate
non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi
dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il
restante personale, sempreche' le prestazioni per le attivita' di
lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi
in contradditorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che,
comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione
pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il
Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1
marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita'
incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti
di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto
dalla data della relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza
ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non
inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non
autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al
loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui
pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque
unita'.
66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996
dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle
misure dell'indennita' di missione e di trasferimento, delle
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi
natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o
disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato
di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base
agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita'
continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura
dell'anno 1996.
68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle
condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, convenzioni con societa' o con catene
alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture
il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il dipendente che
non utilizza nella localita' di missione strutture alberghiere
convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa
documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali
vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo piu'
basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita'
di missione.
69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti
nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa
nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti
relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva
per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono
definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione
graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico
1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone
definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile,
nonche' alle necessita' e ai disagi che possono determinarsi in
relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunita' e
zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresi' una
graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche
tenendo conto di quelli con difficolta' di apprendimento. Ove
necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio
nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale direttivo
della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di
riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per
i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi
amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti
necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza
accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti
dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma
71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e
i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti
aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione,
fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni
ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor numero
di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di
musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie
artistiche.
71. In conformita' agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della
scuola sono rideterminati con periodicita' pluriennale, secondo
criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico
complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione
di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonche' le dotazioni
organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la
diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei
programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica,
degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi,
dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e,
limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore,
dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati
gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo
fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun
circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla
consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione
degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole
sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonche'
alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle
esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. E'
garantita la continuita' del sostegno per gli alunni portatori di
handicap. Le modalita' saranno definite previa contrattazione
decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei
principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel
limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze
inerenti l'organizzazione dell'attivita' didattica, ivi compresi
l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia
necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non
superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
E' abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
73. Con le modalita' previste dall'articolo 442, comma 4, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale
docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili
disponibilita' dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in
connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive
esigenze di insegnamento da soddisfare.
74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo
puo' presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli
articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche
provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai
corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore
all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione
prescritto per l'attivita' di sostegno all'integrazione scolastica
degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno,
altresi', stabiliti i criteri per la mobilita' d'ufficio del medesimo
personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria
superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della
autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare
che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi
intere anziche' per squadre maschili e femminili. E' abrogato il
comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i
corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni
scolastiche ed educative, nonche' dagli istituti superiori di
istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai
competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032,
1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
saranno definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione, tra
gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati
ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli
stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o,
comunque impreviste, nonche' per riequilibrare, ove necessario, la
ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche
situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni
interessate.
78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze
brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad
assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto,
eventualmente utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione
dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con
docenti gia' in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia
di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e
didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e
saltuarie.
79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato, e per le
spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del
riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in
relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i
gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita
dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare
i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli
alunni handicappati, nonche' dai gestori di scuole straniere in
Italia.
80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo
di lire 116 miliardi e' riferito alla spesa complessiva per i
compensi forfettari relativi agli esami di maturita', compresi gli
oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge citata.
81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno
conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541
miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e
1999.
82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori
60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni
si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.
83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), e' soppressa la parola:
"cavalli".
84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il
Ministro delle finanze puo' disporre entro il 28 febbraio 1997, con
proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo.
87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi
finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento
ordinario degli Osservatori". Il Fondo e' ripartito, sulla base dei
criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono, altresi', direttamente al pagamento degli stipendi,
assegni, indennita' e compensi di ogni natura al personale
dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni
contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo
5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su
proposta dell'osservatorio medesimo, puo' nominare esperti a tempo
pieno tra persone aventi specifiche capacita' professionali, nel
limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei
componenti l'osservatorio e quello degli esperti e' determinato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga
alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento
dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono
iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e'
ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' ridotto dello 0,5 per cento e puo' essere
destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui
all'articolo 8 della medesima legge.
90. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni,
con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica
delle universita', anche preceduta da suddivisioni delle facolta' o
corsi di laurea, secondo modalita' concordate con gli Atenei
interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che
verra' determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale,
previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema
universitario.
91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo
conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree
metropolitane maggiormente congestionate.
92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure
dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da
utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare
allo stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I decreti
contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia.
93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, possono essere destinati ad uso perpetuo e
gratuito delle universita', con spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.
94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
il decreto di cui al comma 93 e' adottato previo concerto con il
Ministro per i beni culturali e ambientali.
95. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica promuove, altresi', ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per
la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle universita', con
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di
immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale,
territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti
legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli
ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25
per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per
cento della alimentazione dei ruoli.
97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze
ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da
assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere
nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di
altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e
speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove
occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione
di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze
organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al
fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati
paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio
tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in
relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono
eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla
legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel
comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della
medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco
di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra' definita
con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneita'
espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in
vigore dei predetti decreti, nonche' disciplinando il transito,
senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre
amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle pro-
cedure relative alla valutazione del personale ai fini
dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12
novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224,
mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi
valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la
razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti
preposti alla valutazione del personale, nonche' procedure di
verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di
annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria,
limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che
sara' allineata ai limiti di eta' per la cessazione dal servizio
previsti per le differenti categorie del pubblico impiego,
ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e
ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad
assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini
pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale
posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per
gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente,
a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138
miliardi nel 1999.
98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h),
l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97
non puo' comunque comportare a regime oneri superiori, in termini
reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di
ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
99. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla
normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante
personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma
97, lettera g), nonche' per apportare alla vigente normativa le
modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il
trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma
breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale
militare in servizio permanente effettivo.
100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti.
101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione e' autorizzata
la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli
partecipanti al partenariato per la pace, nonche' agli organismi di
volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri,
di materiali non d'armamento dichiarati opsoleti per cause tecniche.
La cessione di materiali d'armamento riguardera' esclusivamente
materiali difensivi e dovra' essere preventivemente acquisito il
parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in
materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, Il Ministro della
difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi
stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri
enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in
parte a carico della Difesa le spese di frequenza, il mantenimento,
il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le
spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e
viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo
svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di
Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso
embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti
dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate
istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della
convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che
non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al
proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie
esigenze di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi',
autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il
perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in
Italia corsi di studio a titolo gratuito.
103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di
lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e
52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
104. Per il personale di leva che sara' incorporato nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale
che svolgera' servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1 gennaio
1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile e' di 10
mesi.
105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio
obbligatorio di leva in qualita' di ufficiale di complemento ovvero
di ausiliario di leva la durata della ferma e' rispettivamente di 14
mesi e di 12 mesi.
106. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX
del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla
ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla
prevista introduzione del servizio civile nazionale.
107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma
106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalita' di riduzione della durata del servizio per gli
obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i
militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo
in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con
il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i
sottotenenti di complemento di prima nomina.
109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile
sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno
frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione
europea, svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le
pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei
corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi
presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di
rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della
difesa per il servizio civile.
110. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' sostituito dal seguente:
"4. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le
esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di
leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu'
vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti
non oltre 100 chilometri da essa".
111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati
annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in
conformita' con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere
trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, pre-
via domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il
personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodi di 12 mesi
puo' presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il
transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di
selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove
previste.
112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di
trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di
truppa in ferma breve.
113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro
della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza
armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entita' dei
posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate
nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.
114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalita' di transito in ferma triennale del
personale trattenuto alle armi per 12 mesi.
115. L'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva,
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non
puo' superare complessivamente 20.000 unita' nel 1997, 17.500 unita'
nel 1998, 15.000 unita' nel 1999 e 12.500 unita' per gli anni
successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia e'
definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.
116. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale che espleta
servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo
16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV,
sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo
1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera
prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440,
come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
117. Al personale di cui al comma 115 e' corrisposta l'indennita'
aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
settembre 1992, n. 386.
118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto
con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia,
sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata,
selezione, informazione ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da
parte della Direzione generale della leva, del reclutamento
obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e
dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze
delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni
interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo
indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' sostituita dalla tabella 1
allegata alla presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo
22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione
dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio
tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi
compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'.
120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995,
avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza
da causa di servizio di infermita' o lesioni o che, con decorrenza
dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento
sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a
trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le
disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
121. Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche
sulla classificazione delle infermita' o lesioni accertate. Si
applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo unico.
122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti
pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo
collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n.
1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di
incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre
amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente
o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il
50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire
annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti
che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa
dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite
sopra indicato.
124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme
corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il
dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo,
nonche' i diritti d'autore, i compensi per l'attivita' di
insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la
quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo
professionale.
125. Il limite di cui al comma 123 e' aggiornato, ogni due anni,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro.
126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi
di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per
cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le
modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla
riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori
esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e'
previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i
soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.
Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 e'
curata dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi,
d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi
dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
129. E' abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni,
possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso
l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie,
gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di
prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle
quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la
perdita della professionalita' acquisita.
131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre
1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8
dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni,
e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
132. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi
quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto
n. 18 del 1967 e' sostituito dal seguente: "La retribuzione annua
base e' fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo
comma dell'articolo 157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni
del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e
162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire
miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio
dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario
adeguarsi alle normative locali.
133. Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato di 160 unita'.
Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate
assunzioni di personale a contratto per la copertura dei posti di
nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unita'.
134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a
tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero
degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determi-
nate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno
del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami
purche' in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui
aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio
continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati
a contratto cosi' immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di
prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione
centrale per un periodo minimo di due anni.
135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche
funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni
organiche ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed
esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della
qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in
ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli
anni trascorsi all'estero. Le modalita' del concorso saranno determi-
nate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il
personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi
predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione
gia' ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione
presso altra sede all'estero.
136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a 78 unita'. Il
sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi
internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le 4 unita'
fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
137. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti
diretti a:
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione
e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche
e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto
dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n.
15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali
residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga
all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed
agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa
agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di
quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo
7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilita' con gli
ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando
opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio
del controllo successivo anche per i contratti di importo
superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g),
della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze
caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, prevedendo a tal
fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui
all'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
nonche' l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di
specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo
finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi
decentrati, con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge
6 febbraio 1985, n. 15.
138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento
economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla
materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto
concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovra' comportare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno
un'apposita indennita', che non ha carattere retributivo,
commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici
degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere,
al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei
familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a
condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovra'
prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo
conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione
europea;
d) le indennita', determinate secondo criteri e modalita' che ne
assicurino la trasparenza della struttura, devono essere
corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo
un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine
dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terra'
conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che
regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea.
139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare
economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi
per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.
140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita' italiana o
straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a
contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari
il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri, tenuto conto
di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta
locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello
e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni
corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o
uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo emolumenti
sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati;
b) garantire la compatibilita' con gli ordinamenti dei rispettivi
Paesi di accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per
funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianita' di
servizio.
141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che
prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato
a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri,
il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138,
per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.
142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno
pronunciarsi entro trenta giorni.
143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le
misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'articolo
2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate,
rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi
territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio
dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 44.
144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo
sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della
regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento
dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e
con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri
previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora
stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei
disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994,
sono fronteggiati dalla regione medesima.
145. Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di
applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei
tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque
decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del
primo comma del citato articolo 49.
146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma
dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4),
le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei
decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite
dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".
147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi
prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della
disposizione di cui al comma 145.
148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di
leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996,
risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato
identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale,
essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate. Tale facolta' non si applica ai
finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamita'
naturali e dell'assistenza sanitaria.
149. La regione Trentino-Alto Adige e' delegata a fissare le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere
alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel
bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per
lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto e'
rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello
Stato.
150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotto di un
importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti
soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla
medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo
perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entita'
complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per
l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola
regione e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci
l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C
allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle
riduzioni di cui al comma 150.
152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al
comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma
150; a decorrere dal 1998 per le modalita' si provvedera' d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
153. La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di
consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le
utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e'
determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.
154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50 a litro. L'operativita'
di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per
autotrazione e' limitata, nei territori delle regioni a statuto
ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente.
155. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono
inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le
disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede
di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a
versare nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le
disponibilita' liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma
eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente
tali disponibilita'. A valere sulle suddette disponibilita' sono
tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico
utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui.
Per i comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da un soggetto
diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A e'
differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico
affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle
disponibilita' liquide del comune provvede il tesoriere abilitato,
entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e'
attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6
per cento delle disponibilita' liquide di cui al comma 155, nei
limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.
157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti
delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come
rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che
presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari
consecutivi, della gestione riequilibrata.
158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di
febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese
di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata puo'
essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla
parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".
160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997
l'avanzo di amministrazione puo' essere iscritto nel bilancio di
previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi
comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio
stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente
a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo
di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate
previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.
161. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre
dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualita' del
valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
d) per il 2001 il 24 per cento del valore".
162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai
comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono
esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre
mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti
per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi
agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme
occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria,
per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in
forma di societa' per azioni, quando la regione o gli enti locali
rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di
maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a
contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci
ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei
contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in
adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che
prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i
proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata
del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo
al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione
dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri
della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province ed alle
comunita' montane sulla base della legislazione vigente sono
attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e
con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire
212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per
cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per
l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire
281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la
riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in
misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996
a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000
milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850
milioni, alla provincia di Forli' per lire 3.150 milioni ed alla
provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni
per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di
comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo
stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita'
locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per
il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b),
c) e d).
165. Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000 milioni
da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di
errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo
per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte
a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.
167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato
generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190
miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra
i capitoli della rubrica medesima.
168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E' altresi'
differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno
1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi
allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto
capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunita' montane,
sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita'
previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il
1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro
mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i
regolamenti di contabilita' e i modelli di bilancio validi per i
bilanci del 1996.
169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25
maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n.
492.
170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e son fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376,
8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n.
676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995,
n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre
1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.
171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e
23 ottobre 1996, n. 550.
172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155,
30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n.
452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996,
n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 415, 23 ottobre
1996, n. 549.
173. Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali, per
i comuni e per le province le relative giunte sono costituite dal
sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un
numero pari di assessori determinato nel massimo in misura
proporzionale ai membri del rispettivo consiglio e comunque non
superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
abitanti e nelle citta' metropolitane e nelle province con
popolazione superiore a due milioni di abitanti.
174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici
effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8,
ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere
sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili
pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso
comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
175. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino
del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane,
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi
e criteri direttivi:
a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti
maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad essi
per i comuni che ne sono sprovvisti;
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni
di degrado socio-economico degli enti;
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti
militari presenti nel territorio dell'ente;
d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione
all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarita'
degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione,
altresi', alla rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione
demografica;
e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti
erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere
ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in
precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di
nuovi criteri;
f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di
contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza
delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino
lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma
associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni.
177. Disposizioni integrative e correttive possono essere ema-
nate, con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e
previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con
l'osservanza delle modalita' ivi indicate.
178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997
il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di
finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio
permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il
grado rivestito.
179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre
1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre 1996, n.
606.
181. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995,
sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato,
sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito
pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
annualita', sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti
provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con
decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei
titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i
criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente
normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da
effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi
residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati
direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno
1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.
182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma
181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi
titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996.
La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione
ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai
redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo
maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la
rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora
da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli
enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui
al comma 181.
183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e
182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
184. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo
1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.
185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di
incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in
possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al
pensionamento di anzianita', di cui alla tabella B allegata alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere
riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al
regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al
rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore
settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa
autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste
dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma
nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della
predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e'
ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione
dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50
per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in
ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a
tempo pieno.
186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a
tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai
competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del
lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' appli-
cative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito
delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di
nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.
188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici
che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per
anzianita' entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata
regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato
domanda di pensionamento di anzianita' prima del 30 settembre 1996
possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede
di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale
di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al
comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle
forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente
alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da
lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori
che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero
che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di
35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei
confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione
ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista
dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le pensioni di anzianita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non
sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro
autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che
alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero
hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a
quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla previgente normativa.
191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve
risultare ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla
data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato
al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il
pensionamento.
192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta' e
di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita'
indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento
dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non
superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui
contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il
lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186 del
presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo parziale per un
orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro,
ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di
cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per
regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di
categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'.
193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche
con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro
nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi,
gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da
accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e
somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di
conversione".
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al
30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro,
per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di
previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166,
come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al
pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento
sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi
dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle
gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri
accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali
consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza
il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, con le modalita' che saranno stabilite dagli enti
previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la
cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in
unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma
puo' essere imputato in parti uguali al conto economico degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i
contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
196. A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela
previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di
mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in
seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche
coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualita' di
collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice
civile.
198. Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di praticanti
promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB
n. 5388/91, e' consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di
procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalita'
determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del
principio di corrispettivita'.
199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni
contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a
copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 ed il 31
dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui
hanno espletato le attivita' previste ai medesimi commi. I predetti
contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il
pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore
a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8
per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti
il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge
9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui
al comma 196.
201. La composizione del comitato amministratore di cui
all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un
membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato
dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi
le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere
dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la
famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo
grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di
vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti
gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di
vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze
o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono
essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della
legge 11 giugno 1971, n. 426.
205. Sono altresi' compresi nell'ambito di applicazione dei commi
da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attivita' di cui
all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e' estesa
ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e
che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita' commerciali
diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono
chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della
prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso
comporta il versamento di contributi gia' previsti per i rispettivi
anni di competenza secondo le modalita' fissate dal comitato
amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n.
88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono
dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli
stessi soggetti e' ammessa, altresi', la facolta' di riscattare
periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino
contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita'
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti
nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto
interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il
quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche.
209. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8
agosto 1995, n. 335.
210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine
gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale
competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".
211. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di
pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma
4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una
somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui
si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata
dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al
trasgressore".
212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro
autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato alle
seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo
dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo
dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo
dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo
dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto
per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno precedente.
213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al
comma 212, lettera c), risultano gia' versate all'INPS somme
superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma,
l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza e'
restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono
essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995,
rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze
dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n.
335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati
e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per
coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi
ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del
contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di
aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di
cui al comma 212, lettera b), e' fissata al 31 gennaio 1997; il
versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere
calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle
date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi
successivi.
215. Il versamento di cui ai commi precedenti e' effettuato entro
il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.
216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
30 settembre 1996, n. 508.
217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi,
il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione
d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di
dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni,
maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non puo' essere
superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma
aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione,
una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione alla entita' dell'evasione e al
comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50
per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a
titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei
mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o
premi, la sanzione di cui alla presente lettera e' dovuta nella
misura del 30 per cento, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi
o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in
misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non
puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche'
gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e
della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi
legali.
220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento
integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere
ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o
premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e
associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta
fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali,
secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o
l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
222. Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto
previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai
commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni
amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed
accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il
comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti
impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti
ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare
rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo
alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato
all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi
negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i
provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla
legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i
casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione
alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva
del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a
quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge
n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di
crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale
puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni
amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei
contributi o dei premi.
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i
soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata
istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla
regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via
provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura
degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data
di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non
sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono
all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".
225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto- legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge
incompatibile con il presente articolo.
226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o
pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a
tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione
debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli
unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di
quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per
cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei
premi complessivamente dovuti.
227. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita'
fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali
consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro
il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi
pari all'8 per cento annuo e' calcolato applicando al debito il
coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla
presente legge.
228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima,
della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed
assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre
1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste dal citato articolo 3,
comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e
del 30 settembre 1996, hanno facolta' di procedere alla
regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le
disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti
modalita' e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento
annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente
dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con
il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti,
da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore
a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997
ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5
miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo
1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire
con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da
pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31
gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro
il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre
1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate
scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono
previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 511, hanno facolta' di estinguere la parte residua
del debito secondo le modalita' previste al comma 227 ovvero in 23
rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con
la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla
rateizzazione per il periodo di differimento.
230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le
obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento,
nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei
premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In
caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e
subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi
dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515,
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40,
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i
versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono
considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di
talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia'
provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a versare,
secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella
misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per
contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data
del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed
alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538.
234. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la
disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la
classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal
predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione
emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88 del 1989, e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il
personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso
l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del
1989.
235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro
che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre
1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel
biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che
siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989-31 dicembre
1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel
biennio 1 gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro
che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30
novembre 1994".
236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente
legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in
lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per
l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180
miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2001".
237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di
coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatre anni alle rela-
tive date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente
un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del
trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave
stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti
dagli enti obbligati alla riliquidazione.
238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il
contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, e'
elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.
239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote
contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse
pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996,
il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di
quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al
23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota
contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane
iscritti all'Istituto postelegrafonici e' fissata nella misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad
applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.
242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto
dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e'
pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e
pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni gia' amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite
nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al
"Fondo di previdenza e credito" di cui all'articolo 32 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo
indicato al comma 242.
244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le
prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle
stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.
246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti
dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e'
stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla
retribuzione imponibile indicata al comma 242.
247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano
applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre
1996.
248. Gli invalidi civili titolari di indennita' di accompagnamento
o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun
anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unita' sanitaria
locale del territorio, una dichiarazione di responsabilita', ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno
di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a
titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18.
249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili
titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30
marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al
comune o all'unita' sanitaria locale competente per territorio,
analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle
liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2
aprile 1968, n. 482.
250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su
apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio
decreto.
251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi
248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica
della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e
249.
252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare
del beneficio e' obbligato alla restituzione di tutte le somme
indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle
stesse.
253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del
diritto all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato o
i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente
percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere
presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati,
entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della
dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 un
certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la durata in
vita dei soggetti interessati.
255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva
il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 e' fissato
al dodicesimo mese dalla nascita.
256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di
autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di presentare la
dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 ai
rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti,
inabilitati o minori di eta', ovvero di presentare un certificato
medico.
257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili,
i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2
aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per
assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al
loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei
requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta
dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza
dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi
vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si
accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro e'
risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte
della medesima Direzione.
258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
259. Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le
condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o
criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti
dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia nonche' rendite, anche se liquidate in
capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria,
per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un
reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o
inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i
trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito
personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a
lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti
di un quarto dell'importo riscosso.
262. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla
pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo e'
recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di
ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di
garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia
superiore al quinto della pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano
anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni
accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1 novembre 1996.
Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente
disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. E' altresi'
escluso che le piu' favorevoli disposizioni della presente legge
possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte
dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di
cinque anni.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia
indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di
guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue
sull'intera somma.
266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia
pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano,
entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei
presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono
ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
267. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come
modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e'
aggiunto il seguente comma:
"All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e
militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di
qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di
continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere
iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata
al periodo complessivo di servizio prestato".
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 31 gennaio 1997 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.