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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il
versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti
per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 31 gennaio 1997 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.