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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Trasformazione dell'Azienda autonoma
di assistenza al volo per il traffico
aereo generale)
1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale (AAAV-TAG) e' trasformata in ente pubblico economico,
denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere
dal 1 gennaio 1996.
2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato
Ente, e' trasformato in societa' per azioni due anni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al
decreto di approvazione dello statuto e comunque non oltre il 30
giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni
della trasformazione medesima. Entro il predetto termine sara'
verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un
apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di
dicembre 1996. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali
effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di decreto
interministeriale per la trasformazione in societa' per azioni e'
inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta
giorni.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la
vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui
al comma 2.