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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento
delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale
e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale
di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui
per il triennio 1997-1999. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 350 del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 390 del
1992, recante interventi straordinari di carattere
umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte
nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti
in materia di rapporti internazionali e di italiani
all'estero, e' il seguente:
"Art. 8 (Comitato interministeriale di coordinamento
delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico). - 1. Al fine di
assicurare il coordinamento delle attivita' di cooperazione
nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, e'
costituito presso il Ministero degli affari esteri un
apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del
Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui
funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del
nuovo Comitato. Il Comitato e' composto da dodici
rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della
difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i
beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia
Giulia. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante del
Ministero degli affari esteri ed e' assistito, per lo
svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita
presso il medesimo Ministero.
2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1
provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti
al fine di assicurare la partecipazione italiana alle
commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed
italo-croate-slovene nelle seguenti materie:
a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e
marittimi fra aree limitrofe di frontiera;
b) protezione ambientale del mare Adriatico e deIle
zone costiere dall'inquinamento;
c) cooperazione economica e scambi commerciali di
frontiera;
d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi
d'acqua nelle zone di frontiera;
e) difesa comune contro la grandine ed
agro-meteorologia;
f) manutenzione dei confini di Stato;
g) manutenzione delle strade di frontiera.
3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a
provvedere alle attivita' di studio e di ricerca nelle
materie indicate al comma 2, nonche' alle attivita' di
promozione scientifica e culturale, mediante apposite
convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati,
sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al
comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1.500
milioni per l'anno 1992.
4. Per consentire il funzionamento del Comitato
interministeriale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
di lire 100 milioni per l'anno 1992.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e
4, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali'".