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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. Tali elezioni
dovranno tenersi nel mese di giugno dell'anno 1997.
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in
carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Conseguentemente e' prorogata la durata in carica dei membri del
Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5
della legge 6 novembre 1989, n. 368.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo ed all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 288 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 391 del
1996, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati
degli italiani all'estero, nonche' disposizioni sui
contributi per spese elettorali relative al rinnovo
dell'assemblea regionale siciliana, e' il seguente:
"Art. 1 (Elezioni dei COMITES)). - 1. Le elezioni per il
rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)
sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi
degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e
dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi
Comitati. Conseguentemente e' prorogata la durata in
carica dei membri del Consiglio generale degli italiani
all'estero ai sensi dell'art. 5 della legge 6 novembre
1989, n. 368".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 368 del 1989,
recante istituzione del Consiglio generale degli italiani
all'estero, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. I membri del CGIE rimangono in carica per
una durata equivalente a quella prevista per i Comitati
dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere eletti
o nominati per non piu' di due mandati consecutivi.
2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non
partecipino, senza giustificato motivo, a piu' di due
sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando
si tratta di membri in rappresentanza delle comunita'
italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese
per il quale sono stati designati".