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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve
essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla
proclamazione";
b) all'articolo 7, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima
proclamazione";
c) all'articolo 14 e' abrogato il comma 5;
d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", e'
inserita la seguente: "regionale";
e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le
parole: "proclamato eletto".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 10
dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali
per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica), cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 7 (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei
candidati). - 1.-5. (Omissis).
6. La dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma,
numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere
trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al
Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne
cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da
tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un
rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed
alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati,
attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante
attestazione del solo candidato, i contributi e servizi
provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore
superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e
servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da
soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei
conti correnti bancario ed eventualmente postale
utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e
controfirmato dal mandatario, che ne certifica la
veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate.
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia
elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono
tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi
decorre dalla data dell'ultima proclamazione".
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 515/1993,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Pubblicita' e controllo delle spese elettorali
dei candidati). - 1. Il Collegio regionale di garanzia
elettorale di cui all'art. 13 riceve le dichiarazioni e i
rendiconti di cui all'art. 7 e ne verifica la regolarita'.
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai
candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici
del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle
elezioni qualsiasi elettore puo' presentare al Collegio
esposti sulla regolarita' delle dichiarazioni e dei
rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano
approvati qualora il Collegio non ne contesti la
regolarita' all'interessato entro centottanta giorni dalla
ricezione.
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della
documentazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 6, e
da ogni altro elemento emergano irregolarita', il Collegio,
entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo,
le contesta all'interessato che ha facolta' di presentare
entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
5. (Abrogato dalla presente legge)".
- Per il testo dell'intero art. 15 della citata legge n.
515/1993, come modificato dal presente articolo, si veda in
nota all'art. 2.