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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Finalita' e definizioni)
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale;
garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti,
organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle
modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o
consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.