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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative
della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le modalita' di trattamento dei dati personali
utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto
dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata
il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive
modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro
conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa
comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli
statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per
tali, diverse, finalita';
b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla
legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi
settori di attivita', nel rispetto dei criteri direttivi e dei
principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni
adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81)1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e
successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini
di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di
sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per
finalita' di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali
utilizzati per finalita' di pagamento e di altre operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi
dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati
personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con
particolare riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del personale del
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali in relazione a quello previsto
dall'ordinamento per ogni altra Autorita' di garanzia secondo il
tendenziale criterio dell'uniformita' a parita' di responsabilita'
costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di
identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il
trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse,
nonche' per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate
garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale
connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e
3 del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalita' e i termini per l'aggiornamento, per la
rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in
conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un
provvedimento del Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, quando i dati
personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento
dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con
particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi
da quelli sensibili e da quellidi cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo
per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle
relative modalita' o della natura dei dati personali, non presentino
rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilita'
delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico
delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al
trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di
giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati
sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuita'
l'attivita' di pubblicista o di praticante giornalista iscritti,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi
dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla
base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonche' della
normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla
raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal
Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei
trattamenti esclusi, nonche' dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla
specificita' degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in
ambito pubblico;
5) particolare considerazione per trattamenti di dati che implichino
maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalita' attraverso le quali si svolge il
controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai
suddetti trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica
giuridica e le modalita' di collegamento, per l'autorita' giudiziaria
e per l'autorita' di pubblica sicurezza, con le banche dati della
pubblica amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attivita' del Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e quelle dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonche'
l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalita' applicative della legislazione in
materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione
e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari
del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e
la corrispondenza privata, nonche' i compiti del gestore anche in
rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o
della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 686 del Codice di procedura
penale:
"Art. 686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1.
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte
da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per
estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da
leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena
divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in
via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'art. 162
del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell'esecuzione non piu' soggetti a impugnazione che
riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti
penali della condanna, l'applicazione dell'ammnistia e la
dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o
di tendenza a delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene
accessorie;
4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita' o disposto una misura di
sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione
di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato
l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le
revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato
dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare
e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del
fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o
alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello
straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano
l'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall'autorita'
giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal
comma 1, lett. a), le sentenze pronunciate da autorita'
giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di
condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui
la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu
in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto,
grazia, liberazione condizionale e per altra causa; devono
inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o
revocano la riabilitazione".
Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
"Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio
dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo
dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio
compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei
professionisti l'altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza
fuori del territorio della Repubblica sono iscritti
nell'albo di Roma".
Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
"Art. 33 (Registro dei praticanti). - Nel registro dei
praticanti possono essere iscritti coloro che intendono
avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano
compiuto almeno 18 anni di eta'.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai
documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4 dell'art. 31. Deve
essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore
comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui
all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e'
necessario altresi' avere superato un esame di cultura
generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio
della professione.
Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una commissione,
composta da cinque membri, di cui quattro da nominarsi da
ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra
i giornalisti professionisti con almeno dieci anni di
iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di
presidente della Commissione, sara' scelto fra gli
insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato
dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il
Consiglio regionale o interregionale.
Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno
determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui
sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non
inferiore alla licenza di scuola media superiore".
La legge 21 febbraio 1989, n. 98, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981".
Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"