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Legge Ordinaria n. 679 del 31/12/1996 G.U. n. 7 del 10 Gennaio 1997
Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  statale previsto dall'articolo 1 della legge 19
novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione
sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per
le quali provvedono altre leggi, e' stabilito in lire 4 miliardi  per
l'anno 1996.
  2.  Il  contributo di cui al comma 1 e' ripartito nelle percentuali
fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476  del  1987,  ed  e'
liquidato  alle  condizioni  e  con le modalita' indicate nella legge
stessa.
  3. Entro il 31 marzo  1997  le  associazioni  di  cui  al  comma  1
presentano  una  relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
allo scopo di dimostrare il concreto  perseguimento  delle  finalita'
istituzionali.  A  tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi
ed  i  consuntivi  dell'attivita'  svolta,   nonche'   le   relazioni
sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1 della  legge  n.  467  del  1987,
          recante  nuova  disciplina  del  sostegno alle attivita' di
          promozione   sociale   e   contributi   alle   associazioni
          combattentistiche, e' il seguente:
             "Art.  1  (Finalita').  -  1.  Al fine di incoraggiare e
          sostenere  attivita'  di  ricerca,  di  informazione  e  di
          divulgazione  culturale  e di integrazione sociale, nonche'
          per la promozione sociale e per la tutela degli  associati,
          lo Stato concede contributi:
               a)  alle  persone  giuridiche  privatizzate  ai  sensi
          dell'art. 115 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24  luglio  1977,  n. 616, come successivamente modificato,
          escluse quelle combattentistiche  e  patriottiche  previste
          dal titolo II della presente legge;
               b)   agli   enti  e  alle  associazioni  italiane  che
          perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
             2. I contributi sono concessi ai soggetti  di  cui  alla
          lettera  b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti
          dai rispettivi statuti, promuovano  l'integrale  attuazione
          dei  diritti  costituzionali  concernenti  l'uguaglianza di
          dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma  di
          discriminazione  nei confronti dei cittadini che, per cause
          di eta', di deficit psichici,  fisici  o  funzionali  o  di
          specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione
          di marginalita' sociale.
             3.  Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
          dei contributi di cui al presente  titolo  sono  tenuti  ad
          utilizzarli  per  fini  di  promozione  e  di  integrazione
          sociale,  con  esclusione   quindi   di   qualsiasi   altra
          prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
          o associazioni e del Servizio sanitario nazionale".
             - Il testo dell'art. 4 della legge n. 476 del 1987 e' il
          seguente:
             "Art.  4  (Fondo  globale).  - 1. E' istituito il 'Fondo
          globale  per  i  contributi  ad  enti  e  associazioni   di
          promozione  sociale',  iscritto  in apposito capitolo dello
          stato di previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.
             2.  Per  gli  anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e'
          fissato in lire 5.000  milioni.  Esso  e'  assegnato  nella
          misura  del  65  per  cento  e  ripartito in parti uguali a
          favore dei soggetti di cui alla  lettera  a)  del  comma  1
          dell'art.  1  e nella misura del 35 per cento in favore dei
          soggetti di cui alla lettera b) del comma  1  dello  stesso
          art. 1.
             3.  Nell'ambito  della  ripartizione del 35 per cento di
          cui al precedente comma 2, le quote del  fondo  sono  cosi'
          ulteriormente ripartite:
               a)  una  quota  del  20 per cento in misura uguale per
          tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo  che
          abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;
               b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero
          degli  associati  e  dei  soggetti  partecipanti o fruitori
          dell'attivita' svolta;
               c) una quota del 60 per cento sulla base del programma
          di attivita' di cui al precedente art.  3  e  in  relazione
          alla funzione sociale effettivamente svolta".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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