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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Data di rilevazione e campo di osservazione
1. E' indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi
che sara' effettuato con riferimento all'anno 1996.
2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per
il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e
dei servizi", sara' effettuato mediante l'integrazione degli archivi
statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie,
per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e
per approfondimenti settoriali.
3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese
pubbliche e private e le relative unita' locali che esercitano la
loro attivita' nel campo dell'industria, dei servizi e
dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attivita' che
formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.
4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma
1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati
regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.