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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni
urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo
1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla
determinazione dei diritti aeroportuali, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CARAVALE, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1
del 2 gennaio 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 15.