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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3
della legge 29 dicembre 1994, n. 747, gia' prorogato al 30 ottobre
1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, e'
ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996.
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AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n.
747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i
risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a
Marrakech il 15 aprile 1994), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi,
norme per provvedere all'adeguamento della legislazione
interna in materia di proprieta' industriale a tutte le
prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli
aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti
il commercio, di seguito denominato 'Accordo TRIPS', in
particolare con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante
testo delle disposizioni legislative in materia di marchi
registrati:
1) previsione di una presunzione di contraffazione,
conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
2) previsione di parametri per l'individuazione del
concetto di notorieta' del marchio, conformemente all'art.
16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;
b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante
testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
per modelli industriali:
1) previsione del requisito della creazione
indipendente del modello, conformemente all'art. 25, primo
comma, dell'accordo TRIPS;
c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante
testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
per invenzioni industriali:
1) previsione di limiti per le utilizzazioni di
brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente
all'art. 31 dell'accordo TRIPS;
2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti
industriali e commerciali delle parti in un procedimento
per contraffazione di brevetto di invenzione industriale,
conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n.
70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del
Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle
topografie dei prodotti a semiconduttori:
1) previsione di una procedura di messa in mora
del'acquirente in buona fede da parte del titolare del
diritto e dei criteri per la corresponsione del
corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona
fede, conformente all'art. 37, primo comma, dell'accordo
TRIPS".
- Il testo dell'art. 6 della legge 13 luglio 1995, n.
295 (Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di affari esteri e di difesa), e' il
seguente:
"Art. 6 (Delega al Governo). - 1. Il termine per
l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29
dicembre 1994, n. 747, e' prorogato al 30 ottobre 1995. I
relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro degli affari esteri".