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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto - legge 24 settembre
1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, e'
sostituito dal seguente:
" 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi
tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione
degli interessi sui buoni ordinari del tesoro".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo completo dell'art. 1 del decreto-legge 24
settembre 1993, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 novembre 1993, n. 273, convertito dalla legge 18
novembre 1993, n. 467 (Rimborso ai non residenti delle
ritenute convenzionali sui titoli di Stato), a seguito
della modificazione apportata dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di consentire la tempestiva
applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli
interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico,
il Ministero delle finanze comunica periodicamente al
Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non
applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni
medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale
comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita
dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri
proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorita'
fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari,
residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha
stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in
deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del
debito pubblico.
2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle
somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella
misura prevista dalle convenzioni o altri accordi
internazionali alle aziende di credito italiane sub -
depositarie dei titoli, affinche' esse provvedano, anche
per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore
degli effettivi beneficiari non residenti e versa
all'erario le ritenute effettivamente operate sugli
interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito
pubblico.
3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto
della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura
ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene
in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente
alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola
stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene
determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla
scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento
effettivo del titolo medesimo all'emissione.
4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di
credito italiane sub - depositarie gli enti internazionali
di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema
dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali
devono nominare un rappresentante in Italia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte
derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in
circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni
ordinari del tesoro".