Legge Ordinaria n. 114 del 24/04/1997 G.U. n. 100 del 2 Maggio 1997
Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato
  La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica   hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  5  dell'articolo  1 del decreto - legge 24 settembre
1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre  1993,  n.  467,  e'
sostituito dal seguente:
  "  5.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano a
tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai  diversi
tipi  di  titoli  del debito pubblico in circolazione, con esclusione
degli interessi sui buoni ordinari del tesoro".
 
          Avvertenza:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  a 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla     promulgazione     delle     leggi
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo completo  dell'art.  1  del  decreto-legge  24
          settembre 1993, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del  20  novembre  1993,  n. 273, convertito dalla legge 18
          novembre 1993, n. 467  (Rimborso  ai  non  residenti  delle
          ritenute  convenzionali  sui  titoli  di  Stato), a seguito
          della modificazione apportata dal presente articolo, e'  il
          seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Al  fine  di  consentire la tempestiva
          applicazione delle disposizioni  contenute  in  convenzioni
          internazionali  contro  le doppie imposizioni in materia di
          imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi
          esecutivi  in  Italia,  sul  trattamento  tributario  degli
          interessi  ed altri proventi dei titoli di debito pubblico,
          il  Ministero  delle  finanze  comunica  periodicamente  al
          Ministero   del   tesoro  l'ammontare  delle  ritenute  non
          applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni
          medesime.  Il  Ministero  delle   finanze   effettua   tale
          comunicazione  sulla  base di idonea documentazione fornita
          dagli effettivi beneficiari degli interessi e  degli  altri
          proventi  dei  titoli  del debito pubblico, dalle autorita'
          fiscali  estere  e  dagli  enti  creditizi  o   finanziari,
          residenti  in  Italia  o  in  Paesi con i quali l'Italia ha
          stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro
          le doppie imposizioni in materia di  imposte  sul  reddito,
          presso   i  quali  gli  effettivi  beneficiari  tengono  in
          deposito,  direttamente  o  indirettamente,  i  titoli  del
          debito pubblico.
             2.  Il  Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle
          somme conseguenti  all'applicazione  della  ritenuta  nella
          misura   prevista   dalle   convenzioni   o  altri  accordi
          internazionali alle  aziende  di  credito  italiane  sub  -
          depositarie  dei  titoli,  affinche' esse provvedano, anche
          per il tramite di altri soggetti, al  pagamento  in  favore
          degli   effettivi   beneficiari   non   residenti  e  versa
          all'erario  le  ritenute   effettivamente   operate   sugli
          interessi  e  sugli  altri  proventi  dei titoli del debito
          pubblico.
             3. Il riconoscimento dei maggiori proventi  per  effetto
          della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura
          ridotta,  delle  ritenute sugli scarti di emissione avviene
          in occasione della scadenza di ogni  cedola,  relativamente
          alla  quota  maturata nel periodo di godimento della cedola
          stessa; l'importo  dei  predetti  maggiori  proventi  viene
          determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla
          scadenza  del  titolo,  ad  un  tasso  pari  al  rendimento
          effettivo del titolo medesimo all'emissione.
             4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  ai  commi  1,  2  e  3 sono equiparati alle aziende di
          credito italiane sub - depositarie gli enti  internazionali
          di  compensazione  e di deposito titoli aderenti al sistema
          dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia,  i  quali
          devono nominare un rappresentante in Italia.
             5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si
          applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla  fonte
          derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in
          circolazione,  con  esclusione  degli  interessi  sui buoni
          ordinari del tesoro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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