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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Semplificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in
mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con
esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti
nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti
criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle
certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di
provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici
economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita'
personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui
procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle
lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione
comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 20 giugno 1997 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.