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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo
le parole: "I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori -" sono inserite le seguenti:
", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati
e di elezioni suppletive,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del testo unico recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 8. - I magistrati - esclusi quelli in servizio
presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di
scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di
elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle
circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla
giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati
assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni
caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della
candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati
eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni
le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si
sono svolte le elezioni".