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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.
443, le parole: "altresi'" e "semplice e" sono soppresse.
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il
secondo comma sono inseriti i seguenti:
"E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di
cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a
responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico
sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia
unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di
una societa' in accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita
semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei
requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una
societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in
accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle
societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di
artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei
requisiti di cui al medesimo terzo comma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge modificata e della quale
restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto
1985, n. 443 (Leggequadro per l'artigianato), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - E'
artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di
un'attivita' di produzione di beni, anche
semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le
attivita' agricole e le attivita' di prestazione di
servizi commerciali, di intermediazione nella
circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo
il caso che siano solamente strumentali e accessorie
all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di
cui alla presente legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma
di societa', anche cooperativa, escluse le societa' a
responsabilita' limitata e per azioni ed in accomandita
per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci,
ovvero uno nel caso di due soci, svolga in
prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di
societa' a responsabilita' limitata con unico socio
sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti
indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra
societa' a responsabilita' limitata o socio di una
societa' in accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in
accomandita semplice, sempreche' ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati
nell'art. 2 e non sia unico socio di una societa' a
responsabilita' limitata o socio di altra societa' in
accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della
titolarita' delle societa' di cui al terzo comma,
l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purche' i
soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di
cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo
fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei
soci o in appositi locali o in altra sede designata dal
committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In
ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare
di una sola impresa artigiana".