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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base
dei decreti-legge non convertiti 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo
1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7
settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n.
2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n.
271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio
1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio
1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:
a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai
comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai
decreti-legge indicati nell'alinea nonche' le assegnazioni gia'
effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata
concentrazione di attivita' industriali ed il relativo decreto del
Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle
aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali
proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale
integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela
ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58
dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e
l'esecuzione degli interventi in essi previsti sara' attuata con le
procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli
atti gia' adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle
more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero
dell'ambiente e' autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite
alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme
occorrenti per gli interventi urgenti;
b) le modifiche e le integrazioni apportate al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile
1989, dal decreto del Ministro dell'ambiente 1 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, dal
decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto del Ministro
dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di
autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7
gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della
normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1991.
2. Restano altresi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti
giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18,
commi 1 e 2, dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994,
n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre
1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonche' all'articolo 19, commi
1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65,
10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n.
371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n.
111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre
1996, n. 461.
3. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"ART. 20. - (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni
delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali,
definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e
metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono
effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e possono essere integrate, previa designazione
dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico
appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive
emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli
impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le
informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle
proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero
dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per
evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi
compensi al personale incaricato e' autorizzata la spesa di lire
1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al
quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo".
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in
lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in
lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Sono altresi' fatti salvi i termini per la presentazione della
notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento
delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di
sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del
presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione
delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di
cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai
comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi
di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. A tal fine il comitato tecnico
regionale puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e
istituzioni pubbliche ed e' integrato da:
a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non e'
stata ancora costituita, un esperto dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA);
b) un esperto del dipartimento periferico dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel
capoluogo della regione territorialmente competente;
c) un esperto della regione o della provincia autonoma
territorialmente competente;
d) un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai
soli fini del nulla osta di fattibilita' delle attivita' rientranti
nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni;
e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di
amministrazione corrispondente;
f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini
dell'esame di attivita' soggette al codice della navigazione.
7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione
delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista
dall'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua
a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo
decreto-legge.
8. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, al comma 1, le parole: "della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'interno". Il comma 3 del medesimo
articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni
eventualmente interessate:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle
attivita' connesse all'applicazione del presente decreto;
b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione
delle disposizioni del presente decreto, nonche' per la valutazione
dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;
c) indica le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione
di cui all'articolo 6;
d) individua le aree ad elevata concentrazione di attivita'
industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti
rilevanti e nelle quali puo' richiedersi la notifica ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, nonche' la predisposizione di piani di
emergenza esterni interessanti l'intera area;
e) indica eventualmente le quantita' di sostanze di cui
all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse, che
consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della
dichiarazione".
9. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla
dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o
provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al
comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e
all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata
nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C
al decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il
Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
10. In sede di prima applicazione della presente legge il
fabbricante invia la scheda di cui al comma 9:
a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge per le attivita' soggette a notifica ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge per le attivita' soggette a dichiarazione ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988.
11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attivita'
industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente
note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di
comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la
distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda
di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal
fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla
base delle conclusioni dell'istruttoria
12. E' istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico,
acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la
divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale
si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art 1:
- I seguenti decreti-legge non convertiti: 10 gennaio
1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278;
8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre
1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65;
10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7
settembre 1995, n. 37; 8 novembre 1995, n. 461, 8
gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 1; 3 maggio 1996, n.
245; 8 luglio 1996, n. 351 e 6 settembre 1996, n. 461,
recano: "Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi
di incidente rilevanti connessi con determinate
attivita' industriali".
- Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del
regolamento concernente l'espletamento dei servizi
antincendi e' il seguente:
"Art. 20 (Comitato tecnico regionale e
interrregionale per la prevenzione incendi). - Presso
l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale e'
istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un
comitato tecnico regionale o interregionale per la
prevenzione incendi, con il compito di esprimere
pareri sui progetti delle installazioni o impianti
concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare
gli esperti della commissione incaricata di effettuare
gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti
industriali e gli impianti di tipo complesso e a
tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato e' composto dei seguenti membri:
un ispettore regionale o interregionale competente per
territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di
comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettore
regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della
provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o
interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze
delle regioni, puo' essere chiamato a far parte del
comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato
e' nominato anche un membro supplente.
Il comitato puo' avvalersi a titolo consuntivo, per
particolari problemi, di tecnici aventi specifiche
competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettore
regionale designato dall'ispettore".
- Il D.M. 22 settembre 1995 reca: "Assegnazione e
ripartizione delle risorse per le aree critiche ad
elevata concentrazione di attivita' industriale".
- Il D.P.C.M. 31 marzo 1989 reca: "Applicazione
dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175,
concernente rischi rilevanti connessi a determinate
attivita' industriali".
- Il D.M. 1 febbraio 1996 reca: "Modificazioni ed
integrazioni al D.P.C.M. 31 marzo 1989, recante:
"Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente
rischi rilevanti connessi a determinate attivita'
industriali".
- Il D.M. 13 maggio 1996 reca: "Modificazioni alle
attivita' industriali esistenti assoggettate
all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per
i rischi di incidenti rilevanti".
- Il D.M. 15 maggio 1996 reca: "Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai
depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)".
- Il D.M. 15 maggio 1996 reca: "Procedure e norme
tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attivita' di
travaso di autobotti e ferrocisterne".
- L'art. 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 24. - 1. L'art. 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 132, e' sostituito dal seguente:
''Art. 8 (Deroghe). - 1. Lo scarico diretto
consistente nella reiniezione nella stessa falda o
iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico
dimostri confinante e costantemente inadatte a qualsiasi
altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di
acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di
infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla
produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso
di determinati lavori di ingegneria civile, e'
consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'art. 6. La
regione rilascia l'autorizzazione in conformita' con le
disposizioni di cui all'art. 10''.
2. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 31
dicembre 1994, previsti dall'art. 5, commi 3 e 6, e del
paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro
dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del
30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento
delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e
la fissazione dei valori minimi di emissione.".
- La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio
1991, reca: "Trattamento delle acque reflue urbane".
- I commi 1 e 2 dell'art. 18 dei decretilegge 10
gennaio 1994 n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994,
n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529;
7 novembre 1994, n. 618; gia' citati sono i seguenti:
"1. Per far fronte ai compiti di cui al presente
decreto, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o
interregionali secondo le necessita', ventisei unita' di
personale da inquadrare nel profilo di ispettore
antincendio. L'organico di tale profilo risultante
dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 5
dicembre 1988, n. 521, e' pertanto incrementato dalle
predette unita'.
2. Per far fronte ai compiti di cui al presente
decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno,
nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unita' da
inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unita'
da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la
procedura di mobilita' ai sensi della vigente normativa.
Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al
31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi
gia' espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla
data del 31 dicembre l993".
- I commi 1 e 2 dell'art. 19 dei decretilegge 7 gennaio
1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7
luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre
1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n.
111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351; 6
settembre 1996, n. 461, gia' citati, sono i seguenti:
"1. Per far fronte ai compiti di cui al presente
decreto, il Ministero e' autorizzato ad assumere,
ripartendo fra i comitati tecnici regionali o
interregionali secondo le necessita', ventisei unita' di
personale da inquadrare nel profilo di ispettore
antincendio. L'organico di tale profilo risultante
dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 5
dicembre 1988, n. 521, e' pertanto incrementato dalle
predette unita'.
2. Per far fronte ai compiti di cui al presente
decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno,
nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unita' da
inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unita'
da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la
procedura di mobilita' ai sensi della vigente normativa.
Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al
31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi
gia' espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla
data del 31 dicembre 1993".
- Gli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della
direttiva CEE numero 82/501, relativa ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attivita'
ambientali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183)
sono i seguenti:
"Art. 20 (Funzioni ispettive). - 1. Ferme restando le
attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni
ispettive per l'applicazione del presente decreto possono
essere altresi esercitate da funzionari nominati dal
Ministro dell'ambiente e dal Ministro della
sanita', anche congiuntamente, nell'ambito del personale
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
dei vigili del fuoco, del Ministero dell'ambiente e del
Ministero della sanita', d'intesa con le
amministrazioni di appartenenza.
2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti
e sedi di attivita' di cui al presente decreto e
richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti
necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi
sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato
dalle autorita' che li hanno nominati e sono ufficiali
di polizia giudiziaria.
3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito
delle proprie competenze, avvalendosi di proprio
personale".
"Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante che omette di
effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5,
nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero
prima dell'inizio dell'attivita, e' punito con l'arresto
fino ad 1 anno.
2. Il fabbricante che omette di presentare la
dichiarazione di cui all'art. 6, nel termine prescritio
dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio
dell'attivita', e' punito con l'arresto fino a 6 mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
fabbricante che non pone in essere le prescrizioni
indicate nel rapporto di sicurezza o nelle
eventuali misure integrative precritte dall'autorita'
competente, e' punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.
4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti
dall'art. 8, comma 1, e' assoggettato alla sanzione
ammistrativa consitente nel pagamento di una somma di
denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione e'
irrogata dal prefetto.
5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in
conformita dell'art. 8, comma 2, e' punito con l'arresto
fino a 6 mesi.
6. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale qualora
si accerti che nell'impianto industriale non siano
rispettate le misure di sicurezza, previste nel
rapporto o indicate dall'autorita' competente, la
regione diffida il fabbricante di adottare le
necessarie misure, dandogli un termine non superiore a
sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati,
comprovati motivi. In caso di inadempimento e' ordinata
la sospensione dell'attivita' da parte della regione
competente per il tempo necessario all'adeguamento
degli impianti alle prescrizioni previste dall'art. 19,
comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione
continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai
Ministeri dell'ambiente e della sanita' e' ordinata, da
parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o,
ove possibile, del singolo reparto".
- Gli articoli 18 e 19 del citato D.P.R. 17 maggio
1988, n. 175, sono i seguenti:
"Art. 18 (Istruttoria). - 1. L'istruttoria sulle
attivita' industruali, di cui all'art. 4, e' svolta in
sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di
cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui
all'art. 15.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', designa, con l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, tra i funzionari
della qualifica direttiva o dirigenziale dei due
Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il
responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni altro
atto connesso, dandone immediata comunicazione al
fabbricante.
3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette
immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente
corredato dalla perizia giurata prevista dall'art. 9,
comma 3, agli organi tecnici di cui all'art. 14, i quali
devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del
caso, tramite il responsabile dell'istruttoria,
informazioni complementari al fabbricante.
4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli
atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di
servizio, ovvero con altre modalita' funzionali ed
organizzative che di volta in volta appaiono necessarie
in relazione alla complessita' delle indagini, e puo'
avvalersi anche del contributo dei competenti organi
locali.
5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi
sessanta giorni dalla notifica o dalla data di
ricevimento delle informazioni complementari richieste,
indice la conferenza di servizio di cui al comma 4,
invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui
all'art. 14, e delle altre autorita' interpellate,
nonche' i rappresentanti delle regioni e dei comuni
interessati, ne raccoglie le valutazioni a verbale e
compila una relazione complessiva da trasmettere entro
i successivi quindici giorni, agli organi consultivi
di cui all'art. 15, i quali, a loro volta, si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
6. I Ministeri dell'ambiente e della sanita',
previe intese, forniscono il supporto organizzativo e
ausiliario ai responsabili dell'istruttoria".
"Art. 19 (Provvedimenti adottati). - 1. Acquisiti
gli atti istruttori ed i pareri degli organi
consultivi, il Ministero dell'ambiente, di concerto con
il Ministero della sanita', formula le conclusioni sul
rapporto di sicurezza, indicando, se del caso, le
eventuali misure integrative o modificative ed i tempi
entro i quali il fabbricante e' tenuto ad adeguarsi. Le
conclusioni devono essere motivate con riferimento alle
norme generali di sicurezza previste dall'art. 12, comma
1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e
comunque con riferimento a specifiche ed individuate
esigenze connesse al caso concreto.
2. Le conclusioni al rapporto di sicurezza sono
trasmesse alle regioni, purche' provvedano alla
vigilanza sullo svolgimento dell'attivita' industriale,
nonche' al prefetto competente, ai fini della
predisposizione del piano di emergenza esterna.
3. Avverso la determinazione di misure integrative e
modificative di cui al comma 1, il fabbricante puo'
proporre ricorso in opposizione entro trenta giorni
dalla comunicazione, depositandolo presso il Ministero
della sanita'. Il ricorso e' deciso con decreto del
Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero
della sanita', sentiti i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della
previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il
quale il fabbricante deve adeguarsi.
4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai
sensi del comma 1, costituiscono, se necessario,
variante della concessione edilizia rilasciata dal
sindaco".
- Gli articoli 14 e 15 del citato D.P.R. 17 maggio
1988, n. 175, sono i seguenti:
"Art. 14 (Organi tecnici). - 1. Ai fini
dell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi
tecnici:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi
istituti specialistici;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
"Art. 15 (Organi consultivi). - 1. Ai fini
dell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali previsti dal presente decreto sono organi
consultivi e propositivi:
a) la commissione istituita dal Ministro della sanita'
con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di
volta in volta con un rappresentate designato dalla
regione, dal comune o dall'unita' sanitaria locale, nel
cui ambito territoriale ha sede l'attivita' industriale
di cui all'art. 4, nonche' con l'ispettore regionale o
interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante
provinciale dei medesimi, competenti per territorio;
b) il comitato di coordinamento delle attivita' di
sicurezza in materia industriale, istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 18 dicembre 1985".
- Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, reca:
"Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del
deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei
carburanti".
- Gli articoli 7, 8, 9 e 13 del citato decreto-legge 6
settembre 1996, n. 461, sono i seguenti: "Art. 7 - 1.
L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
''Art. 12 (Funzioni di indirizzo). - 1. Ferme
restando le disposizioni previste dalla normativa di
recepimento dalla direttiva 89/391/CEE del consiglio
del 12 giugno 1989, e successive mofificazioni, con
uno o piu' decreti il Ministro dell'ambiente, in
conformita' alle proposte della conferenza di servizi di
cui all'art. 14, stabilisce le norme generali di
sicurezza, nonche' le modalita' con le quali il
fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi
di incidente rilevante, all'adozione delle misure
di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di
valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di
riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in
relazione ai diversi tipi di incidente, nonche' i
criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita'
industriali che possono avere implicazioni per i rischi di
incidenti rilevanti''.
2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono emanati i decreti previsti dall'art. 12 di cui
al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta
giorni".
"Art. 8. - 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal
seguente:
''Art. 13 (Compiti del Ministro dell'ambiente). - 1.
Il Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte
della conferenza di servizi di cui all'art. 14, esercita
le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle
attivita' connesse all'applicazione del presente decreto
e:
a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la
valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione
delle disposizioni del presente decreto;
b) individua secondo modalita' uniformi i
contenuti della autocertificazione di cui all'art. 6;
c) individua e delimita, anche sulla base degli elementi
contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le
aree ad elevata concentrazione di attivita'
industriali che possono comportare maggiori rischi di
incidenti rilevanti e nelle quali e' richiesta la notifica
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), e la
predisposizione di piani di emergenza esterni
interessanti l'intera area ai sensi dell'art. 17;
d) indica le quantita' di sostanze individuate con i
criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche'
le modalita' di detenzione delle stesse, che consentono
l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
di servizi, provvede a:
a) comunicare le informazioni relative ai piani di
emergenza esterna previsti dall'art. 17, comma 1-bis, agli
Stati membri delle Comunita' europee che possono essere
coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad
un'attivita' industriale notificata ai sensi dell'art.
4;
b) predisporre ed aggiornare, avvalendosi dell'ANPA,
l'inventario nazionale delle attivita' industriali
suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi
degli articoli 4 e 6;
c) predisporre, avvalendosi dell'ANPA, una banca dati
sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai
sensi degli articoli 4 e 6;
d) informare tempestivamente la Commissione delle
Comunita' europee sugli incidenti rilevanti verificatisi
sul territorio nazionale e comunicare, non appena
disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato
VI, introdotto dall'allegato B al decreto dei Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
in data 20 maggio 1991;
c) segnalare alla Commissione delle Comunita'
europee l'opportunita' di aggiungere altre sostanze agli
allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte
le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali
sostanze;
f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle
Comunita' europee le informazioni sull'applicazione del
presente decreto, sulla base di un questionario
elaborato dalla Commissione stessa. La relazione e'
trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del
periodo di tre anni da essa contemplato.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in
conformita' alla proposta della conferenza di servizi,
sara' data attuazione alle direttive emanate dalla
Comunita' europea per le parti in cui modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
previste dalla direttiva n. 82/501/CEE''.
2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad
inviduare i contenuti dell'autocertificazione di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale
termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro i successivi centoventi giorni".
"Art. 9. - 1. L'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e'
sostituito dal seguente:
''Art. 14 (Conferenza di servizi per i rischi
industriali). - 1. Il Ministro dell'ambiente convoca
periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario,
una conferenza di servizi con l'intervento:
a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico,
acustico e industrie a rischio del Ministero
dell'ambiente, con funzione di presidente;
b) del direttore generale della protezione civile e
dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
c) del direttore generale delle fonti di energia e delle
industrie di base del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA);
e) del direttore dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
f) del direttore dell'Istituto superiore di sanita';
g) di uno o piu' funzionari dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni competenti in relazione
all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento
al Dipartimento della protezione civile per i piani di
emergenza ed al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per la problematica relativa alla
sicurezza degli ambienti di lavoro.
2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi
rappresentare da un delegato.
3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli
12, 13 e 18. Limitatamente ai soli compiti di cui agli
articoli 12 e 13 la conferenza dei servizi per i
rischi industriali e' integrata da quattro
rappresentanti ai soli fini consultivi, su terne
indicate congiuntamente o separatamente dalle stesse
associazioni od organizzazioni, di cui due
rappresentanti delle associazioni industriali, nominati
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, uno in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed
uno in rappresentanza delle associazioni ambientali di
interesse nazionale, riconosciute tali ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, nominati dal Ministro dell'ambiente.
4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la
conferenza fissa il programma delle attivita' da
svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento
della protezione civile elementi per la predisposizione
dei piani di emergenza esterni provvisori.
5. Il presidente della conferenza dei servizi si
avvale del supporto tecnico dell'ANPA per le attivita'
di segreteria. A tale scopo sono designate dall'ANPA
presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per
l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industre a
rischio tre unita' di personale tecnico''.
2. La prima convocazione della conferenza di
servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito
dal comma 1, e' effettuata entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto".
"Art. 13. - 1. L'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e'
sostituito dal seguente:
''Art. 18 (Istruttoria per le attivita' industriali
soggette a notifica). - 1. Al ricevimento della
notifica di nuove attivita' industriali, il comitato
tecnico regionale o interregionale procede all'avvio
dell'istruttoria, dandone comunicazione al Ministero
dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Eventuali
osservazioni o indicazioni possono essere inviate dal
parte del Ministero dell'ambiente, in conformita' al
parere della conferenza dei servizi, nel corso
dell'istruttoria stessa anche ai fini di coordinamento e di
uniformita' di indirizzo.
2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti
o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad
obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede
ad un unico esame.
3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua
fiducia, puo' prendere visione degli atti del procedimento,
presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative
e puo' partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello
stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato
tecnico regionale o interregionale.
4. Il comitato tecnico regionale o interregionale,
effettuata l'istruttoria per la fase di nullaosta di
fattibilita' prevista dall'art. 9, comma 1, entro
centoventi giorni dal ricevimento della notifica trasmette
le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune,
al Ministero dell'interno ed al Ministero
dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative
alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio,
previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive integrazioni e modificazioni, nonche' della
legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attivita' rientranti
nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il
comitato tecnico regionale o interregionale trasmette
altresi' le conclusioni per la fase di nullaosta di
fattibilita' al Ministero dei trasporti e della
navigazione e al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, quale parere ai sensi dell'art. 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 420.
5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il
comitato tecnico regionale o interregionale incarica
propri rappresentanti al fine di espletare le
necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi
giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle
norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti
dall'art. 12, ovvero, in difetto di queste alle
norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali
indica le valutazioni tecniche finali, le eventuali
prescrizioni tecniche integrative e i tempi di attuazione
delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al
Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.
Gli adempimenti e le procedure previste dal presente
decreto a carico del comitato tecnico regionale o
interregionale nel campo delle attivita' soggette alla
notifica di cui all'art. 4 (attivita' esistenti, nuove e
modificate con aggravio), sostituiscono, per la parte
preliminare al rilascio del certificato di prevenzione
incendi, a tutti gli effetti, il procedimento tecnico
derivante dall'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto
attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto
1984, e successive modificazioni. Il comandante
provinciale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, competente per territorio, conformemente alle
conclusioni del comitato tecnico regionale o
interregionale, rilascia il certificato di prevenzione
incendi per l'attivita' industriale in esame.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in
mancanza di provvedimenti, il fabbricante puo' dare
inizio all'attivita' industriale, fatte salve le
autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e
senza pregiudizio delle successive determinazioni del
comitato, presentando una perizia giurata redatta da
ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi
professionali, che attesti la sicurezza degli impianti
con particolare riferimento:
a) alla veridicita' e alla completezza delle informazioni
contenute nel rapporto di sicurezza;
b) alla conformita' della progettazione e della
realizzazione degli impianti ai principi della buona
tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.
7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante
motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai
commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario
per acquisirle, che in ogni caso non puo' essere
superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai
commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un
periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla
ricezione dell'integrazione richiesta.
8. Avverso le conclusioni negative che possono
comportare la chiusura dell'impianto, il fabbricante puo'
chiedere il riesame delle conclusioni da parte della
conferenza dei servizi entro sessanta giorni dalla
comunicazione.
9. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 8, la
conferenza dei servizi si avvale di un nucleo di esperti in
materia di sicurezza industriale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309,
provenienti da:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) ANPA;
c) ISPESL;
d) ISS.
10. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresi'
trasmesse:
a) al prefetto, ai fini della predisposizione del
piano di emergenza esterno;
b) al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti
autorizzativi e degli eventuali vincoli o varianti al
piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e
l'aggiornamento della stessa;
c) al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nei casi di attivita' soggette
alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934,
n. 367, e successive modificazioni;
d) al Ministero dei trasporti e della navigazione
nei casi di attivita' soggette alla disciplina del
codice della navigazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni, al fine di procedere alle operazioni di
collaudo;
e) al Dipartimento della protezione civile ai
fini delle valutazioni previste dall'articolo 17 e
dell'aggiornamento dei programmi nazionali di
previsione e prevenzione per il rischio industriale di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255.
11. Per le attivita' industriali soggette a notifica,
il sindaco rilascia la concessione edilizia o
l'autorizzazione alla costruzione subordinatamente alla
acquisizione delle conclusioni per il nullaosta di
fattibilita' ai sensi del comma 4.
12. In tutti i casi il sindaco o l'autorita'
competente concede l'agibilita' degli impianti o
l'autorizzazione all'esercizio salvo l'obbligo di
conformarsi alle prescrizioni tecniche finali formulate ai
sensi del comma 5, nei tempi e con le modalita' dallo
stesso previsti''".
- I commi 1 e 3 dell'art. 12 del citato D.P.R. 27
maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:
"1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
verranno indicate le norme generali di sicurezza cui
devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi
tutti i fabbricati le cui attivita' materiali,
ricadano nel campo di applicazione del presente decreto,
nonche' le modalita' con le quali il fabbricante deve
procedere all'individuazione dei rischi di incindenti
rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di
sicurezza, all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorono in situ.
2. (Omissis).
3. I Ministri dell'ambiente e della sanita',
d'intesa con le amministrazioni eventualmente
interessate, di concerto:
a) esercitano le funzioni di indirizzo e
coordinamento delle attivita' connese all'applicazione del
presente decreto;
b) stabiliscono le procedure per la vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto,
nonche' per la valutazione dell'efficacia e dello stato di
applicazione delle stesse;
e) indicano le modalita' di standardizzazione per la
dichiarazione di cui all'art. 6;
d) individuano le aree ad elevata concentrazione di
attivita' industiali che possono comportare maggiori
rischi di incidenti rilevanti e nelle quali puo'
richiedersi la notifica ai sensi dell'art. 4, comma
2, nonche' la predisposizione di piani di emergenza
esterni interessanti l'intera area;
e) indicano eventualmente le quantita' di sostanze
di cui' all'allegato IV, nonche' le modalita' di
detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione
dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione.".
- Il D.M. 20 maggio 1991 reca: "Modificazioni ed
integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE
n. 88/610, che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui
rischi di incidenti relevanti concesse con determinate
attivita' industriali.
- Gli articoli 4 e 6 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n.
175, sono i seguenti:
"Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto
dell'art. 3, il fabbricante e' tenuto a far pervenire
una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita':
a) qualora eserciti un'attivita' industriale che
comporti o possa comportare l'uso di una o piu'
sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle
quantita' ivi indicate come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con
l'attivita' industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze
pericolose riportate nell'allegato II nelle quantita' ivi
indicate nella prima colonna.
2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire
la notifica qualora le quantita' delle sostanze
pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
siano complessivamente raggiunte o superate in piu'
stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di
proprieta' del medesimo fabbricante.
3. Copia della notifica deve essere inviata alla
regione o provincia autonoma territorialmente competente.
4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data
notizia al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di
attivita' industriali, individuate ai sensi dell'art. 12,
comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di
stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri,
l'obbligo di notifica ove la quantita' delle sostanze
pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
siano complessivamente raggionte o superate".
"Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto
dell'art. 3, dell'art. 12, comma 3, lettera e), il
fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o
provincia autonoma territorialmente competente e al
prefetto una dichiarazione:
a) qualora eserciti una attivita' industriale che
comporti o possa comportare l'uso di una o piu'
sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con
attivita' industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze
pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi
indicate nella prima colonna.
Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare
che si e' provveduto, indicando le modalita':
a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
c) informazione, all'addestramento e attrezzatura, ai
fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.
3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure
assicurative e di garanzia per i rischi di danni a
persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in
relazione all'attivita' esercitata".