Legge Ordinaria n. 137 del 19/05/1997 G.U. n. 120 del 26 Maggio 1997
Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
    1.  Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base
dei  decreti-legge  non  convertiti  10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo
1994,  n.  170;  6  maggio  1994,  n.  278;  8 luglio 1994, n. 437; 7
settembre  1994,  n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n.
2;  9  marzo  1995,  n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n.
271;  7  settembre  1995,  n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio
1996,  n.  5;  8  marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio
1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:
    a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai
comitati  tecnici  regionali  di  cui all'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n.  577,  gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai
decreti-legge  indicati  nell'alinea  nonche'  le  assegnazioni  gia'
effettuate   per  gli  interventi  nelle  aree  critiche  ad  elevata
concentrazione  di  attivita'  industriali ed il relativo decreto del
Ministro  dell'ambiente  22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle
aree  critiche  ad  elevata  concentrazione  di attivita' industriali
proposti  dalle  regioni  interessate, sentiti gli enti locali, quale
integrazione   del   programma  triennale  1994-1996  per  la  tutela
ambientale,  di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale
per   la  programmazione  economica  (CIPE)  del  21  dicembre  1993,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58
dell'11  marzo  1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e
l'esecuzione  degli  interventi in essi previsti sara' attuata con le
procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli
atti gia' adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle
more   dell'approvazione   dei  piani  di  risanamento  il  Ministero
dell'ambiente  e'  autorizzato,  nei  limiti delle risorse attribuite
alle  aree  critiche,  a  trasferire  alle  medesime regioni le somme
occorrenti per gli interventi urgenti;
    b)  le  modifiche  e  le  integrazioni  apportate  al decreto del
Presidente  del  Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 93 del 21 aprile
1989,  dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1  febbraio  1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del 2 marzo 1996, dal
decreto  del  Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto del Ministro
dell'ambiente  15  maggio  1996, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto del
Ministro  dell'ambiente  15  maggio  1996,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
    c)   gli   atti  istruttori  ed  i  provvedimenti  conclusivi  di
autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7
gennaio  1995,  n.  2,  fino  alla  data  di  entrata in vigore della
normativa  di  recepimento  della direttiva 91/271/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1991.
    2.  Restano altresi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono  fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti
giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18,
commi 1 e 2, dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994,
n.  170,  6  maggio  1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre
1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonche' all'articolo 19, commi
1  e  2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65,
10  maggio  1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n.
371,  8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n.
111,  3  maggio  1996,  n.  245, 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre
1996, n. 461.
    3.  L'articolo  20 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
    "ART.  20.  -  (Ispezioni).  -  1. Ferme restando le attribuzioni
delle  amministrazioni  dello Stato e degli enti territoriali locali,
definite  dalla  vigente  legislazione, il Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro   dell'interno   e   con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e
metodi   per  l'effettuazione  delle  ispezioni.  Le  ispezioni  sono
effettuate  avvalendosi  dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente  (ANPA),  dell'ISPESL  e del Corpo nazionale dei vigili
del   fuoco   e   possono   essere   integrate,  previa  designazione
dell'amministrazione   di   appartenenza,   con   personale   tecnico
appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
    2.  Il  personale  di  cui al comma 1, operante secondo direttive
emanate  dal  Ministro  dell'ambiente,  puo'  accedere  a  tutti  gli
impianti  e  le  sedi  di  attivita'  e  richiedere  tutti i dati, le
informazioni  ed  i  documenti  necessari  per  l'espletamento  delle
proprie   funzioni.   Tale   personale  e'  munito  di  documento  di
riconoscimento  e  dell'atto  di  incarico  rilasciato  dal Ministero
dell'ambiente.  Il  segreto  industriale  non puo' essere opposto per
evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
    3.  Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi
compensi  al  personale  incaricato  e'  autorizzata la spesa di lire
1.500  milioni  annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito
capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente, al
quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni  di  cui  all'articolo  21, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo".
    4.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in
lire  1.040  milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in
lire  1.500  milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  sul  capitolo  6856  dello  stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    5. Sono altresi' fatti salvi i termini per la presentazione della
notifica  e  della  dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento
delle   prescrizioni   indicate   dal  fabbricante  nel  rapporto  di
sicurezza,  stabiliti  dai  decreti-legge  indicati  al  comma  1 del
presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
    6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione
delle  procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica
17  maggio  1988,  n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di
cui  agli  articoli  18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai
comitati  tecnici  regionali  di  cui all'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n.  577,  i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi
di  cui  agli  articoli  14  e  15  del  decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n. 175. A tal fine il comitato tecnico
regionale  puo'  avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e
istituzioni pubbliche ed e' integrato da:
    a)   un   esperto   dell'Agenzia   regionale  per  la  protezione
dell'ambiente  territorialmente  competente ovvero, ove questa non e'
stata  ancora  costituita,  un  esperto dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA);
    b) un esperto del dipartimento periferico dell'Istituto superiore
per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel
capoluogo della regione territorialmente competente;
    c)   un   esperto   della  regione  o  della  provincia  autonoma
territorialmente competente;
    d)  un  funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai
soli  fini  del nulla osta di fattibilita' delle attivita' rientranti
nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741,  convertito  dalla  legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni;
    e)   un   funzionario   dell'azienda   sanitaria   locale   o  di
amministrazione corrispondente;
    f)  un  funzionario  dell'amministrazione marittima, ai soli fini
dell'esame di attivita' soggette al codice della navigazione.
    7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione
delle  procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica
17   maggio   1988,   n.  175,  la  conferenza  di  servizi  prevista
dall'articolo  9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua
a  svolgere  i  compiti  di  cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo
decreto-legge.
    8. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio  1988,  n.  175,  al  comma 1, le parole: "della sanita'" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dell'interno". Il comma 3 del medesimo
articolo 12 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Il  Ministro  dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni
eventualmente interessate:
    a)  esercita  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento delle
attivita' connesse all'applicazione del presente decreto;
    b)  stabilisce  le  procedure  per la vigilanza sull'applicazione
delle  disposizioni  del presente decreto, nonche' per la valutazione
dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;
    c)  indica le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione
di cui all'articolo 6;
    d)  individua  le  aree  ad  elevata  concentrazione di attivita'
industriali  che  possono  comportare  maggiori  rischi  di incidenti
rilevanti  e  nelle  quali  puo'  richiedersi  la  notifica  ai sensi
dell'articolo  4,  comma  2,  nonche'  la predisposizione di piani di
emergenza esterni interessanti l'intera area;
    e)   indica   eventualmente  le  quantita'  di  sostanze  di  cui
all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse, che
consentano    l'esenzione    dei   fabbricanti   dall'obbligo   della
dichiarazione".
    9.   I   fabbricanti,   contestualmente   alla  notifica  e  alla
dichiarazione,  inviano  al  Ministero  dell'ambiente, alla regione o
provincia   autonoma  territorialmente  competente,  al  sindaco,  al
comitato   tecnico   regionale   o   interregionale,  al  prefetto  e
all'azienda  sanitaria  locale  la  scheda  di informazione riportata
nell'allegato  1,  in sostituzione di quella prevista dall'allegato C
al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, emanato di concerto con il
Ministro  della  sanita',  in  data  20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
    10.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge il
fabbricante invia la scheda di cui al comma 9:
    a)  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  per  le  attivita'  soggette  a  notifica  ai  sensi
dell'articolo  4  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988;
    b)  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge   per   le   attivita'   soggette   a  dichiarazione  ai  sensi
dell'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988.
    11.  I  sindaci  dei  comuni  ove  sono  localizzate le attivita'
industriali  disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente
note   alla  popolazione  le  misure  di  sicurezza  e  le  norme  di
comportamento  da  seguire in caso di incidente rilevante, tramite la
distribuzione  di  copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda
di  informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal
fabbricante,  completandola  della  sezione 2 e successivamente sulla
base delle conclusioni dell'istruttoria
    12.  E'  istituita,  presso il Servizio inquinamento atmosferico,
acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la
divisione  rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale
si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilita'.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art 1:
            - I seguenti   decreti-legge non convertiti:  10  gennaio
          1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio  1994, n. 278;
          8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre
          1994,  n. 618; 7 gennaio 1995, n.  2; 9  marzo 1995, n. 65;
          10 maggio 1995,   n. 160; 7  luglio    1995,  n.    271;  7
          settembre  1995,    n.  37;   8 novembre 1995,   n. 461,  8
          gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 1; 3 maggio  1996,  n.
          245;  8  luglio  1996,  n. 351 e 6 settembre 1996,  n. 461,
          recano:  "Modifiche  al  decreto  del  Presidente     della
          Repubblica   17  maggio 1988,  n.  175, relativo  ai rischi
          di  incidente    rilevanti    connessi    con   determinate
          attivita' industriali".
            -  Il  testo dell'art.  20 del regolamento  approvato con
          D.P.R. 29 luglio   1982,   n.   577    (Approvazione    del
          regolamento      concernente   l'espletamento  dei  servizi
          antincendi e' il seguente:
            "Art.     20     (Comitato  tecnico      regionale      e
          interrregionale  per    la prevenzione incendi).   - Presso
          l'ufficio dell'ispettore   regionale  o  interregionale  e'
          istituito,  con  decreto  del    Ministro  dell'interno, un
          comitato tecnico   regionale o    interregionale  per    la
          prevenzione  incendi,    con    il compito   di   esprimere
          pareri sui    progetti    delle  installazioni  o  impianti
          concernenti  le    attivita' di cui all'art. 19 e designare
          gli esperti  della commissione incaricata    di  effettuare
          gli   accertamenti     sopraluogo  per    gli  insediamenti
          industriali   e gli impianti  di    tipo  complesso  e    a
          tecnologia avanzata di  cui all'art.  14.
             Il comitato e' composto dei seguenti membri:
            un  ispettore  regionale o interregionale competente  per
          territorio con funzione di presidente;
            tre funzionari  tecnici del  Corpo nazionale  dei  vigili
          del  fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di
          comandante;
            un   ispettore del   lavoro   designato    dall'ispettore
          regionale  del lavoro;
            un  rappresentante    dell'ordine degli   ingegneri della
          provincia  in  cui  ha  sede  l'ispettorato   regionale   o
          interregionale.
            Per  l'esame    delle  questioni    connesse a competenze
          delle regioni, puo'   essere chiamato   a far    parte  del
          comitato un  esperto tecnico designato dalla regione.
            In  aggiunta  a ciascun componente  titolare del comitato
          e' nominato anche un membro supplente.
            Il  comitato puo'  avvalersi a  titolo consuntivo,    per
          particolari   problemi,   di   tecnici   aventi  specifiche
          competenze.
            Funge   da  segretario   un  dipendente    dell'ispettore
          regionale designato dall'ispettore".
            -    Il D.M.   22 settembre   1995 reca:  "Assegnazione e
          ripartizione delle   risorse per   le   aree critiche    ad
          elevata concentrazione  di attivita' industriale".
            -  Il    D.P.C.M.  31  marzo    1989  reca: "Applicazione
          dell'art.    12  del  D.P.R.  17  maggio  1988,  n.    175,
          concernente   rischi   rilevanti   connessi  a  determinate
          attivita' industriali".
            - Il D.M.   1 febbraio  1996  reca:  "Modificazioni    ed
          integrazioni  al  D.P.C.M.    31    marzo  1989,   recante:
          "Applicazione  dell'art. 12   del decreto   del  Presidente
          della    Repubblica 17   maggio  1988, n.  175, concernente
          rischi     rilevanti   connessi  a   determinate  attivita'
          industriali".
            -  Il  D.M. 13  maggio  1996  reca: "Modificazioni   alle
          attivita'    industriali       esistenti       assoggettate
          all'obbligo  di  notifica  che comportano implicazioni  per
          i rischi di incidenti rilevanti".
            -  Il   D.M. 15 maggio 1996  reca: "Criteri di analisi  e
          valutazione dei   rapporti  di    sicurezza  relativi    ai
          depositi  di gas  e petrolio liquefatto (GPL)".
            -    Il D.M.   15 maggio  1996 reca:  "Procedure e  norme
          tecniche  di sicurezza nello svolgimento delle attivita' di
          travaso di autobotti e ferrocisterne".
            - L'art. 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, e' il
          seguente:
            "Art. 24. -  1.  L'art.  8  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n.  132, e' sostituito dal seguente:
            ''Art.    8  (Deroghe).    -    1. Lo   scarico   diretto
          consistente   nella  reiniezione  nella    stessa  falda  o
          iniezione  in  altre  falde,   che uno studio idrogeologico
          dimostri confinante e costantemente   inadatte a  qualsiasi
          altro uso,  in particolare ad usi domestici  o agricoli, di
          acque  utilizzate  per    scopi  geotermici,  di acque   di
          infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti  dalla
          produzione  di  idrocarburi o di  acque  pompate nel  corso
          di    determinati  lavori    di    ingegneria  civile,   e'
          consentito  in deroga  ai divieti stabiliti dall'art. 6. La
          regione rilascia l'autorizzazione in   conformita'  con  le
          disposizioni di cui all'art. 10''.
            2.  Sono  differiti  al  30  giugno 1995 i termini del 31
          dicembre 1994, previsti dall'art. 5, commi 3  e  6,  e  del
          paragrafo  45  dell'allegato 2 del   decreto   del Ministro
          dell'ambiente  in  data 12   luglio   1990, pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n. 176 del
          30  luglio 1990,  recante linee guida  per il  contenimento
          delle emissioni inquinanti   degli impianti  industriali  e
          la fissazione dei valori minimi di emissione.".
            -  La direttiva   91/271/CEE del Consiglio del 21  maggio
          1991, reca:  "Trattamento delle acque reflue urbane".
            - I commi   1 e 2  dell'art.    18  dei  decretilegge  10
          gennaio 1994 n.  13; 10 marzo 1994,  n. 170; 6 maggio 1994,
          n. 278;  8 luglio 1994, n.  437; 7 settembre  1994, n. 529;
          7 novembre 1994,  n. 618; gia' citati sono i seguenti:
            "1.    Per far   fronte  ai compiti  di cui  al  presente
          decreto,   il Ministero dell'interno    e'  autorizzato  ad
          assumere,    ripartendo fra i comitati tecnici  regionali o
          interregionali secondo  le necessita', ventisei  unita'  di
          personale   da   inquadrare  nel     profilo  di  ispettore
          antincendio.  L'organico  di     tale  profilo   risultante
          dall'applicazione  dell'art.   9, comma  1,  della  legge 5
          dicembre  1988,  n. 521,   e' pertanto  incrementato  dalle
          predette unita'.
            2.  Per    far  fronte  ai  compiti    di cui al presente
          decreto, saranno assegnate   al   Ministero   dell'interno,
          nell'ambito  delle  dotazioni organiche, ventisei unita' da
          inquadrare  nel  profilo  di dattilografo e ventisei unita'
          da inquadrare nel  profilo    di  coadiutore,  mediante  la
          procedura   di mobilita' ai  sensi della vigente normativa.
          Per le stesse esigenze possono essere utilizzate,  fino  al
          31  agosto  1994,  le graduatorie degli idonei dei concorsi
          gia' espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  in  vigore  alla
          data del 31 dicembre l993".
            -  I  commi 1 e 2 dell'art. 19 dei decretilegge 7 gennaio
          1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160;  7
          luglio  1995, n. 271; 7 settembre 1995, n.  371; 8 novembre
          1995, n. 461;  8 gennaio 1996, n.   5; 8   marzo  1996,  n.
          111;    3 maggio 1996,   n. 245; 8 luglio  1996, n.  351; 6
          settembre 1996, n. 461, gia' citati, sono i seguenti:
            "1.  Per far  fronte  ai compiti  di cui   al    presente
          decreto,    il  Ministero   e'   autorizzato ad   assumere,
          ripartendo    fra  i    comitati  tecnici  regionali      o
          interregionali  secondo le  necessita', ventisei unita'  di
          personale    da    inquadrare  nel  profilo   di  ispettore
          antincendio.  L'organico  di     tale  profilo   risultante
          dall'applicazione  dell'art.   9, comma  1,  della  legge 5
          dicembre  1988,  n. 521,   e' pertanto  incrementato  dalle
          predette unita'.
            2.  Per    far  fronte  ai  compiti    di cui al presente
          decreto, saranno assegnate   al   Ministero   dell'interno,
          nell'ambito  delle  dotazioni organiche, ventisei unita' da
          inquadrare  nel  profilo  di dattilografo e ventisei unita'
          da inquadrare nel  profilo    di  coadiutore,  mediante  la
          procedura   di mobilita' ai  sensi della vigente normativa.
          Per le stesse esigenze possono essere utilizzate,  fino  al
          31  agosto  1994,  le graduatorie degli idonei dei concorsi
          gia' espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  in  vigore  alla
          data del 31 dicembre 1993".
            -  Gli articoli 20 e 21  del decreto del Presidente della
          Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175  (Attuazione   della
          direttiva  CEE  numero  82/501,  relativa  ai    rischi  di
          incidenti rilevanti connessi    con  determinate  attivita'
          ambientali,  ai sensi della  legge 16 aprile 1987,  n. 183)
          sono i seguenti:
            "Art.  20  (Funzioni ispettive). -   1. Ferme restando le
          attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
          territoriali e locali, definite  dalla legge  23   dicembre
          1978, n.  833,  e dalla  vigente legislazione, le  funzioni
          ispettive  per l'applicazione  del presente decreto possono
          essere altresi    esercitate  da  funzionari  nominati  dal
          Ministro      dell'ambiente   e     dal   Ministro    della
          sanita',   anche congiuntamente, nell'ambito del  personale
          dell'Istituto   superiore   di    sanita',    dell'Istituto
          superiore  per  la prevenzione e  la sicurezza del lavoro e
          dei vigili del  fuoco, del Ministero  dell'ambiente  e  del
          Ministero    della      sanita',    d'intesa      con    le
          amministrazioni  di appartenenza.
            2.  Gli  ispettori possono accedere a  tutti gli impianti
          e   sedi di attivita' di    cui  al  presente  decreto    e
          richiedere  tutti i   dati, le informazioni ed  i documenti
          necessari per   l'espletamento delle  loro  funzioni.  Essi
          sono  muniti    di  documenti  di riconoscimento rilasciato
          dalle autorita'  che li  hanno nominati e   sono  ufficiali
          di polizia giudiziaria.
            3.  Le  regioni  possono   disporre ispezioni nell'ambito
          delle   proprie   competenze,   avvalendosi   di    proprio
          personale".
            "Art.  21 (Sanzioni).  - 1. Il fabbricante che  omette di
          effettuare la  notifica di  cui   agli articoli   4 e    5,
          nel  termine    prescritto dall'art.   7, comma  3,  ovvero
          prima  dell'inizio dell'attivita,  e' punito con  l'arresto
          fino ad 1 anno.
            2.   Il   fabbricante  che  omette     di  presentare  la
          dichiarazione di cui all'art.  6,  nel  termine  prescritio
          dall'art.    7,   comma   3,   ovvero   prima   dell'inizio
          dell'attivita', e' punito con l'arresto fino a 6 mesi.
            3. Salvo che il fatto  costituisca piu' grave  reato,  il
          fabbricante  che    non pone   in essere   le  prescrizioni
          indicate   nel  rapporto    di  sicurezza      o      nelle
          eventuali   misure   integrative   precritte dall'autorita'
          competente, e'  punito con  l'arresto da  6 mesi  a 3 anni.
            4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti
          dall'art.    8,  comma  1,  e'  assoggettato  alla sanzione
          ammistrativa consitente  nel  pagamento  di  una  somma  di
          denaro  da    due  a cinque milioni di lire. La sanzione e'
          irrogata dal prefetto.
            5.  Il  fabbricante che  non  aggiorna  la notifica    in
          conformita  dell'art.  8,  comma 2, e' punito con l'arresto
          fino a 6 mesi.
            6. Fatti salvi i casi  di responsabilita' penale  qualora
          si  accerti  che    nell'impianto   industriale non   siano
          rispettate   le misure   di sicurezza,     previste     nel
          rapporto    o    indicate    dall'autorita' competente,  la
          regione   diffida    il   fabbricante   di   adottare    le
          necessarie  misure,  dandogli un  termine  non  superiore a
          sessanta  giorni,  prorogabile   in caso   di giustificati,
          comprovati  motivi. In caso di  inadempimento e'   ordinata
          la  sospensione   dell'attivita' da parte   della   regione
          competente    per   il   tempo   necessario all'adeguamento
          degli  impianti alle prescrizioni  previste dall'art.   19,
          comma  1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
          Ove il fabbricante,  anche dopo  il periodo  di sospensione
          continui a  non adeguarsi alle  prescrizioni indicate   dai
          Ministeri    dell'ambiente  e della sanita' e' ordinata, da
          parte della stessa regione, la  chiusura  dell'impianto  o,
          ove possibile, del singolo reparto".
            -  Gli  articoli    18 e 19 del   citato D.P.R. 17 maggio
          1988, n. 175, sono i seguenti:
            "Art.   18   (Istruttoria).  -  1.  L'istruttoria   sulle
          attivita' industruali, di  cui all'art. 4,   e'  svolta  in
          sede    ministeriale  con l'ausilio degli organi tecnici di
          cui all'articolo  14  e  degli  organi  consultivi  di  cui
          all'art. 15.
            2.  Il    Ministro  dell'ambiente,   di concerto   con il
          Ministro   della   sanita',    designa,    con    l'assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  tra i   funzionari
          della   qualifica  direttiva    o  dirigenziale    dei  due
          Ministeri  o  degli   organi ed enti di cui al  comma 1, il
          responsabile di  ciascuna  istruttoria e  di   ogni   altro
          atto     connesso,    dandone  immediata  comunicazione  al
          fabbricante.
            3.    Il  responsabile     dell'istruttoria     trasmette
          immediatamente    il  rapporto  di sicurezza, eventualmente
          corredato dalla perizia  giurata  prevista  dall'art.    9,
          comma 3,  agli organi tecnici di  cui all'art.  14, i quali
          devono  esprimere   la loro valutazione richiedendo, se del
          caso,    tramite    il   responsabile     dell'istruttoria,
          informazioni complementari al fabbricante.
            4.   Il   responsabile   dell'istruttoria acquisisce  gli
          atti  degli organi  tecnici, attraverso  una conferenza  di
          servizio,   ovvero  con  altre  modalita'    funzionali  ed
          organizzative  che   di volta  in volta appaiono necessarie
          in relazione   alla complessita'  delle  indagini,  e  puo'
          avvalersi   anche  del  contributo  dei  competenti  organi
          locali.
            5.    Il    responsabile    dell'istruttoria,   trascorsi
          sessanta    giorni dalla   notifica   o   dalla   data   di
          ricevimento  delle   informazioni complementari  richieste,
          indice    la  conferenza  di servizio   di cui al comma  4,
          invitando  i  rappresentanti degli  organi  tecnici di  cui
          all'art.  14,  e  delle   altre   autorita'   interpellate,
          nonche'    i  rappresentanti  delle    regioni e dei comuni
          interessati, ne raccoglie le   valutazioni a   verbale    e
          compila   una  relazione complessiva  da trasmettere  entro
          i  successivi   quindici  giorni,   agli  organi consultivi
          di cui all'art. 15, i  quali, a loro volta, si  pronunciano
          entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
            6.    I    Ministeri   dell'ambiente   e della   sanita',
          previe  intese, forniscono   il supporto   organizzativo  e
          ausiliario ai  responsabili dell'istruttoria".
            "Art.   19  (Provvedimenti  adottati).   -  1.  Acquisiti
          gli   atti istruttori   ed   i   pareri     degli    organi
          consultivi,   il   Ministero dell'ambiente, di concerto con
          il Ministero della  sanita',  formula  le  conclusioni  sul
          rapporto  di    sicurezza,  indicando,    se del   caso, le
          eventuali misure integrative o modificative    ed  i  tempi
          entro  i  quali  il fabbricante e'  tenuto ad adeguarsi. Le
          conclusioni devono essere motivate con    riferimento  alle
          norme  generali di  sicurezza previste dall'art.  12, comma
          1, ovvero,  in  difetto di  queste, alle  norme vigenti,  e
          comunque con  riferimento  a   specifiche ed    individuate
          esigenze connesse al caso concreto.
            2.    Le  conclusioni   al rapporto   di sicurezza   sono
          trasmesse   alle regioni,    purche'   provvedano      alla
          vigilanza    sullo  svolgimento dell'attivita' industriale,
          nonche'  al   prefetto   competente,      ai   fini   della
          predisposizione del piano di emergenza esterna.
            3.  Avverso    la determinazione di misure  integrative e
          modificative di  cui  al  comma  1,   il  fabbricante  puo'
          proporre  ricorso   in opposizione   entro trenta    giorni
          dalla    comunicazione,  depositandolo  presso il Ministero
          della sanita'. Il  ricorso  e'    deciso  con  decreto  del
          Ministero   dell'ambiente   di  concerto con  il  Ministero
          della sanita',  sentiti    i   Ministri     dell'industria,
          del     commercio  e dell'artigianato e del lavoro e  della
          previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il
          quale il fabbricante deve adeguarsi.
            4. Le  misure integrative  e modificative,  stabilite  ai
          sensi   del  comma    1,  costituiscono,    se  necessario,
          variante  della    concessione  edilizia   rilasciata   dal
          sindaco".
            -  Gli  articoli    14 e 15 del   citato D.P.R. 17 maggio
          1988, n. 175, sono i seguenti:
            "Art.    14  (Organi    tecnici).    -  1.    Ai     fini
          dell'espletamento      dei   compiti   e   delle   funzioni
          istituzionali previsti dal presente  decreto,  sono  organi
          tecnici:
               a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
            b)    l'Istituto superiore   per   la prevenzione   e  la
          sicurezza  del lavoro (ISPESL);
            c)  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  nei  suoi
          istituti specialistici;
               d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
            "Art.  15     (Organi  consultivi).  -     1.   Ai   fini
          dell'espletamento    dei    compiti    e   delle   funzioni
          istituzionali previsti dal  presente  decreto  sono  organi
          consultivi e propositivi:
            a)  la  commissione istituita dal  Ministro della sanita'
          con decreto in  data  23 dicembre   1985,   integrata    di
          volta    in volta   con  un rappresentate  designato  dalla
          regione, dal  comune  o  dall'unita' sanitaria  locale, nel
          cui ambito  territoriale ha   sede l'attivita'  industriale
          di    cui all'art. 4,  nonche' con l'ispettore  regionale o
          interregionale dei Vigili  del fuoco e con   il  comandante
          provinciale dei medesimi, competenti per territorio;
            b)  il    comitato di   coordinamento delle  attivita' di
          sicurezza  in  materia    industriale,    istituito     con
          decreto    del   Presidente   del Consiglio dei Ministri in
          data 18 dicembre 1985".
            - Il  regio  decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741,
          convertito  dalla  legge  8   febbraio 1934, n. 367,  reca:
          "Disciplina dell'importazione, della    lavorazione,    del
          deposito  e  della  distribuzione degli  oli minerali e dei
          carburanti".
            - Gli  articoli 7, 8, 9  e 13 del citato  decreto-legge 6
          settembre  1996,  n.  461,  sono  i  seguenti: "Art. 7 - 1.
          L'art. 12 del decreto del Presidente  della  Repubblica  17
          maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
            ''Art.   12   (Funzioni   di  indirizzo).    -  1.  Ferme
          restando   le disposizioni previste  dalla  normativa    di
          recepimento  dalla  direttiva 89/391/CEE    del   consiglio
          del  12   giugno  1989,   e  successive mofificazioni,  con
          uno    o  piu'  decreti  il    Ministro  dell'ambiente,  in
          conformita' alle proposte della conferenza  di  servizi  di
          cui  all'art.    14,  stabilisce  le    norme  generali  di
          sicurezza,   nonche'  le  modalita'  con    le  quali    il
          fabbricante   deve procedere  all'individuazione dei rischi
          di   incidente  rilevante,   all'adozione  delle     misure
          di   sicurezza,  all'informazione,     all'addestramento  e
          all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
            2. Con gli  stessi decreti sono stabiliti i   criteri  di
          valutazione   dei  rapporti  di  sicurezza,  i  criteri  di
          riferimento per l'adozione di  iniziative    specifiche  in
          relazione    ai  diversi    tipi  di   incidente, nonche' i
          criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita'
          industriali che possono avere implicazioni  per i rischi di
          incidenti rilevanti''.
            2. Entro il termine di centottanta  giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto sono emanati i decreti previsti dall'art. 12 di cui
          al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del
          Consiglio dei  Ministri,  entro  i  successivi  centottanta
          giorni".
            "Art.  8. - 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della
          Repubblica 17  maggio  1988,  n.  175,  e'  sostituito  dal
          seguente:
            ''Art.  13    (Compiti del Ministro  dell'ambiente). - 1.
          Il Ministro dell'ambiente,  in  conformita'  alle  proposte
          della  conferenza  di servizi di  cui all'art. 14, esercita
          le   funzioni  di  indirizzo    e  di  coordinamento  delle
          attivita'  connesse all'applicazione del  presente  decreto
          e:
            a)  stabilisce   le procedure per  la vigilanza e per  la
          valutazione dell'efficacia e  dello stato  di  applicazione
          delle disposizioni del presente decreto;
            b)    individua      secondo   modalita'     uniformi   i
          contenuti  della autocertificazione di cui all'art. 6;
            c) individua e delimita, anche  sulla base degli elementi
          contenuti nelle   notifiche  e   nelle  dichiarazioni,   le
          aree      ad    elevata  concentrazione    di     attivita'
          industriali   che   possono   comportare maggiori rischi di
          incidenti rilevanti  e nelle quali e' richiesta la notifica
          ai   sensi  dell'art.  4,   comma  1,  lettera  d),   e  la
          predisposizione   di      piani   di   emergenza    esterni
          interessanti l'intera area ai sensi dell'art. 17;
            d)  indica  le  quantita'  di  sostanze individuate con i
          criteri di cui all'allegato   IV,  come   modificato    dal
          decreto   del    Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche'
          le  modalita'  di  detenzione  delle stesse, che consentono
          l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.
            2.    Il Ministro   dell'ambiente, sentita  la conferenza
          di servizi, provvede a:
            a)  comunicare  le  informazioni  relative ai  piani   di
          emergenza esterna previsti dall'art.  17, comma 1-bis, agli
          Stati membri delle Comunita'  europee  che  possono  essere
          coinvolti    in    un    incidente  rilevante    dovuto  ad
          un'attivita'  industriale  notificata ai   sensi  dell'art.
          4;
            b)  predisporre    ed aggiornare, avvalendosi  dell'ANPA,
          l'inventario nazionale   delle     attivita'    industriali
          suscettibili     di   causare incidenti rilevanti, ai sensi
          degli articoli 4 e 6;
            c) predisporre, avvalendosi dell'ANPA,   una  banca  dati
          sui  rapporti  di sicurezza e sulle relative conclusioni ai
          sensi degli articoli 4 e 6;
            d)  informare  tempestivamente   la   Commissione   delle
          Comunita'  europee sugli  incidenti rilevanti  verificatisi
          sul   territorio nazionale    e  comunicare,    non  appena
          disponibili,   le  informazioni che  figurano nell'allegato
          VI, introdotto dall'allegato   B al  decreto  dei  Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il  Ministro della sanita',
          in data 20 maggio 1991;
            c)   segnalare    alla   Commissione   delle    Comunita'
          europee l'opportunita' di  aggiungere altre sostanze   agli
          allegati  II   e III della direttiva n.  82/501/CEE e tutte
          le   misure eventualmente prese per  quanto  riguarda  tali
          sostanze;
            f)   comunicare  ogni  tre  anni alla  Commissione  delle
          Comunita' europee  le  informazioni  sull'applicazione  del
          presente  decreto,  sulla  base    di    un    questionario
          elaborato dalla   Commissione   stessa.   La  relazione  e'
          trasmessa alla Commissione  entro nove mesi  dalla fine del
          periodo di tre anni da essa contemplato.
            3.    Con  decreto    del    Ministro dell'ambiente,   in
          conformita'  alla proposta  della conferenza  di   servizi,
          sara'    data attuazione   alle direttive   emanate   dalla
          Comunita'   europea per   le   parti   in   cui  modificano
          modalita'   esecutive e  caratteristiche di  ordine tecnico
          previste dalla direttiva n. 82/501/CEE''.
            2. Entro il  termine di centoventi giorni dalla data   di
          entrata  in vigore della legge  di conversione del presente
          decreto, il Ministro dell'ambiente      provvede         ad
          inviduare        i     contenuti dell'autocertificazione di
          cui  all'art.    6  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica    17   maggio   1988, n.   175.   Scaduto  tale
          termine provvede il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          entro i successivi centoventi giorni".
            "Art.    9.  -   1.   L'articolo   14 del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 17 maggio  1988,  n.  175,  e'
          sostituito dal seguente:
            ''Art.   14   (Conferenza   di   servizi   per  i  rischi
          industriali).  -  1.  Il  Ministro  dell'ambiente   convoca
          periodicamente  e, comunque, ogni volta che sia necessario,
          una conferenza di servizi con l'intervento:
            a)  del direttore del  servizio inquinamento atmosferico,
          acustico  e  industrie    a  rischio     del      Ministero
          dell'ambiente,  con funzione  di presidente;
            b)  del   direttore generale   della protezione  civile e
          dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
            c) del direttore generale delle  fonti di energia e delle
          industrie di   base     del    Ministero    dell'industria,
          del    commercio   e dell'artigianato;
            d)   del    direttore  dell'Agenzia   nazionale  per   la
          protezione dell'ambiente (ANPA);
            e)  del    direttore  dell'Istituto  superiore    per  la
          prevenzione  e la sicurezza del lavoro;
               f) del direttore dell'Istituto superiore di sanita';
            g)     di  uno   o   piu'  funzionari   dipendenti  dalle
          pubbliche   amministrazioni   competenti    in    relazione
          all'oggetto  della conferenza, con particolare  riferimento
          al Dipartimento della  protezione civile per  i  piani   di
          emergenza    ed  al    Ministero   del   lavoro   e   della
          previdenza sociale  per  la    problematica  relativa  alla
          sicurezza degli ambienti di lavoro.
            2.  I  dirigenti  di  cui  al    comma  1  possono  farsi
          rappresentare da un delegato.
            3. La conferenza svolge i compiti di  cui  agli  articoli
          12, 13 e 18.  Limitatamente  ai soli  compiti  di  cui agli
          articoli    12   e 13   la conferenza   dei servizi  per  i
          rischi     industriali     e'   integrata      da   quattro
          rappresentanti  ai    soli  fini    consultivi,  su   terne
          indicate congiuntamente   o  separatamente   dalle   stesse
          associazioni     od organizzazioni,      di    cui      due
          rappresentanti    delle  associazioni industriali, nominati
          dal  Ministro      dell'industria,   del      commercio   e
          dell'artigianato,      uno     in   rappresentanza    delle
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  ed
          uno  in  rappresentanza  delle  associazioni  ambientali di
          interesse  nazionale, riconosciute tali ai sensi e per  gli
          effetti dell'articolo 13 della legge   8  luglio  1986,  n.
          349, nominati dal Ministro dell'ambiente.
            4.   Entro novanta  giorni dalla  prima convocazione,  la
          conferenza fissa    il  programma    delle  attivita'    da
          svolgere,    anche  al   fine di fornire   al  Dipartimento
          della  protezione  civile  elementi per  la predisposizione
          dei piani di emergenza esterni provvisori.
            5.  Il  presidente  della  conferenza dei   servizi    si
          avvale    del supporto tecnico  dell'ANPA per  le attivita'
          di segreteria.   A tale scopo  sono    designate  dall'ANPA
          presso   il   Ministero     dell'ambiente  -  Servizio  per
          l'inquinamento atmosferico, acustico e per  le  industre  a
          rischio tre unita' di personale tecnico''.
            2.    La    prima    convocazione   della conferenza   di
          servizi  di  cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
          della Repubblica 17 maggio 1988,  n. 175,  come  sostituito
          dal comma  1,  e' effettuata   entro novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto".
            "Art.    13.   -   1.   L'art.   18   del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 17 maggio  1988,  n.  175,  e'
          sostituito dal seguente:
            ''Art.    18 (Istruttoria  per  le attivita'  industriali
          soggette   a notifica).   -  1.    Al  ricevimento    della
          notifica    di  nuove   attivita' industriali, il  comitato
          tecnico  regionale  o    interregionale  procede  all'avvio
          dell'istruttoria,    dandone  comunicazione   al  Ministero
          dell'ambiente  e    al  Ministero  dell'interno.  Eventuali
          osservazioni o indicazioni   possono  essere   inviate  dal
          parte    del     Ministero dell'ambiente, in conformita' al
          parere   della   conferenza   dei   servizi,   nel    corso
          dell'istruttoria stessa anche ai fini di coordinamento e di
          uniformita' di indirizzo.
            2.  Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti
          o  depositi  di  uno  stesso  fabbricante  sottoposti    ad
          obblighi  sia  di notifica sia di dichiarazione, si procede
          ad un unico esame.
            3. Il fabbricante, anche a mezzo di  un  tecnico  di  sua
          fiducia, puo' prendere visione degli atti del procedimento,
          presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative
          e  puo'  partecipare  alle  ispezioni  e sopralluoghi nello
          stabilimento e,  se richiesto, alle riunioni  del  comitato
          tecnico regionale o interregionale.
            4.   Il   comitato  tecnico regionale  o  interregionale,
          effettuata l'istruttoria  per  la fase  di   nullaosta   di
          fattibilita'    prevista  dall'art.  9,  comma    1,  entro
          centoventi giorni  dal ricevimento della notifica trasmette
          le conclusioni  al fabbricante, alla   regione, al  comune,
          al   Ministero      dell'interno      ed      al  Ministero
          dell'ambiente, anche al   fine delle  procedure    relative
          alle  istruttorie,    in  merito  agli  aspetti di rischio,
          previste ai sensi della legge 8 luglio 1986,  n.    349,  e
          successive    integrazioni e  modificazioni, nonche'  della
          legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attivita' rientranti
          nel campo di applicazione    del  regio    decreto-legge  2
          novembre  1933,    n.  1741, convertito   dalla   legge   8
          febbraio  1934,  n.  367,  e  successive modificazioni,  il
          comitato  tecnico  regionale   o  interregionale  trasmette
          altresi'   le  conclusioni  per la  fase  di  nullaosta  di
          fattibilita'    al  Ministero    dei  trasporti    e  della
          navigazione e  al Ministero  dell'industria, del  commercio
          e  dell'artigianato,   quale parere  ai sensi  dell'art. 4,
          comma 4,  del decreto  del Presidente della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 420.
            5.  Ricevuto  il  rapporto  definitivo di  sicurezza,  il
          comitato  tecnico  regionale  o  interregionale    incarica
          propri  rappresentanti  al  fine    di     espletare     le
          necessarie   verifiche   ed   ispezioni.   Entro centoventi
          giorni  dal ricevimento  degli atti, con  riferimento  alle
          norme    generali  di   sicurezza ed   ai criteri  previsti
          dall'art.  12, ovvero,  in   difetto   di   queste     alle
          norme    vigenti,    formula   le conclusioni   nelle quali
          indica le   valutazioni  tecniche    finali,  le  eventuali
          prescrizioni  tecniche integrative e i  tempi di attuazione
          delle stesse  e le invia  al fabbricante, alla regione,  al
          Ministero  dell'ambiente   e   al Ministero   dell'interno.
          Gli   adempimenti e   le procedure  previste  dal  presente
          decreto   a   carico   del  comitato  tecnico  regionale  o
          interregionale nel  campo delle attivita'    soggette  alla
          notifica  di cui  all'art. 4 (attivita' esistenti,  nuove e
          modificate con aggravio),   sostituiscono, per    la  parte
          preliminare    al rilascio del  certificato di  prevenzione
          incendi, a  tutti  gli effetti,  il procedimento    tecnico
          derivante    dall'applicazione del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica 29  luglio 1982, n.  577, e  dal  decreto
          attuativo  del  Ministro  dell'interno  in  data  2  agosto
          1984,    e  successive   modificazioni.     Il   comandante
          provinciale    del  Corpo nazionale    dei   vigili     del
          fuoco,    competente  per   territorio, conformemente  alle
          conclusioni    del  comitato    tecnico     regionale     o
          interregionale,  rilascia   il certificato   di prevenzione
          incendi per l'attivita' industriale in esame.
            6.  Trascorso  il  termine  di  cui al   comma   5,    in
          mancanza   di provvedimenti,   il  fabbricante   puo'  dare
          inizio    all'attivita'  industriale,    fatte  salve    le
          autorizzazioni    di competenza  di altre amministrazioni e
          senza pregiudizio  delle    successive  determinazioni  del
          comitato,  presentando  una  perizia    giurata  redatta da
          ingegneri  o  chimici    iscritti  nei    relativi     albi
          professionali,    che attesti   la sicurezza degli impianti
          con particolare riferimento:
            a) alla veridicita' e alla completezza delle informazioni
          contenute nel rapporto di sicurezza;
            b)  alla  conformita'   della   progettazione   e   della
          realizzazione   degli  impianti  ai  principi  della  buona
          tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.
            7.  Nei  casi  in  cui  siano  richieste  al  fabbricante
          motivate informazioni supplementari,  i termini  di cui  ai
          commi  4 e  5 sono sospesi per  tutto il  tempo  necessario
          per    acquisirle,  che    in  ogni  caso  non  puo' essere
          superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui  ai
          commi 4  e 5  sono prorogabili per  una sola volta  per  un
          periodo   massimo  di  sessanta  giorni,  decorrenti  dalla
          ricezione dell'integrazione richiesta.
            8.   Avverso   le   conclusioni   negative che    possono
          comportare   la chiusura dell'impianto, il fabbricante puo'
          chiedere il riesame delle conclusioni    da  parte    della
          conferenza  dei    servizi  entro    sessanta  giorni dalla
          comunicazione.
            9. Per l'espletamento dei compiti di  cui al comma 8,  la
          conferenza dei servizi si avvale di un nucleo di esperti in
          materia  di  sicurezza industriale  di cui  al decreto  del
          Presidente   della Repubblica    27  marzo  1992,  n.  309,
          provenienti da:
               a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
               b) ANPA;
               c) ISPESL;
               d) ISS.
            10.  Le  conclusioni  di  cui  al  comma  5 sono altresi'
          trasmesse:
            a)  al  prefetto,  ai  fini  della  predisposizione   del
          piano  di emergenza esterno;
            b)    al  sindaco,    per  l'adozione   dei provvedimenti
          autorizzativi e degli  eventuali   vincoli  o  varianti  al
          piano  regolatore,  per l'informazione alla  popolazione  e
          l'aggiornamento della stessa;
            c)  al    Ministero  dell'industria,    del commercio   e
          dell'artigianato nei    casi   di    attivita'     soggette
          alla     disciplina  del    regio decreto-legge  2 novembre
          1933, n.  1741, convertito  dalla legge   8 febbraio  1934,
          n. 367, e successive modificazioni;
            d)    al Ministero   dei trasporti   e  della navigazione
          nei casi   di attivita' soggette    alla  disciplina    del
          codice della  navigazione di cui al decreto  del Presidente
          della  Repubblica 15   febbraio 1952, n.  328, e successive
          modificazioni, al fine  di  procedere  alle  operazioni  di
          collaudo;
            e)    al    Dipartimento  della    protezione  civile  ai
          fini  delle valutazioni  previste  dall'articolo    17    e
          dell'aggiornamento      dei  programmi     nazionali     di
          previsione  e prevenzione  per  il  rischio industriale  di
          cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255.
            11.  Per   le attivita' industriali  soggette a notifica,
          il  sindaco   rilascia   la   concessione   edilizia      o
          l'autorizzazione  alla  costruzione  subordinatamente  alla
          acquisizione  delle  conclusioni  per   il   nullaosta   di
          fattibilita' ai sensi del comma 4.
            12.  In    tutti  i    casi  il  sindaco    o l'autorita'
          competente  concede  l'agibilita'    degli  impianti      o
          l'autorizzazione      all'esercizio   salvo   l'obbligo  di
          conformarsi alle  prescrizioni tecniche finali formulate ai
          sensi del  comma 5,  nei tempi  e con  le modalita'   dallo
          stesso previsti''".
            -  I  commi  1    e  3 dell'art. 12 del citato D.P.R.  27
          maggio 1988, n.  175, sono i seguenti:
            "1. Con uno o piu'  decreti del  Ministro  dell'ambiente,
          di   concerto  con     i    Ministri  della    sanita'    e
          dell'industria,  del    commercio     e   dell'artigianato,
          verranno    indicate le   norme generali   di sicurezza cui
          devono,  sulla base della   disciplina  vigente,  attenersi
          tutti  i  fabbricati    le   cui   attivita'     materiali,
          ricadano  nel  campo  di applicazione del presente decreto,
          nonche'  le modalita' con le quali il   fabbricante    deve
          procedere   all'individuazione   dei  rischi  di incindenti
          rilevanti,  all'adozione   delle  appropriate   misure   di
          sicurezza,    all'informazione,       all'addestramento   e
          all'equipaggiamento di coloro che lavorono in situ.
             2. (Omissis).
            3.   I   Ministri dell'ambiente    e    della    sanita',
          d'intesa      con      le   amministrazioni   eventualmente
          interessate, di concerto:
            a)     esercitano    le    funzioni    di  indirizzo    e
          coordinamento  delle attivita' connese all'applicazione del
          presente decreto;
            b)    stabiliscono  le    procedure  per    la  vigilanza
          sull'applicazione delle disposizioni  del presente decreto,
          nonche'  per la valutazione dell'efficacia e dello stato di
          applicazione delle stesse;
            e)  indicano  le  modalita'   di standardizzazione per la
          dichiarazione di cui all'art. 6;
            d)  individuano  le aree  ad  elevata  concentrazione  di
          attivita'  industiali   che   possono  comportare  maggiori
          rischi  di  incidenti rilevanti   e   nelle   quali    puo'
          richiedersi   la   notifica  ai  sensi dell'art.  4,  comma
          2,  nonche'  la  predisposizione  di  piani   di  emergenza
          esterni interessanti l'intera area;
            e)  indicano  eventualmente  le   quantita'  di  sostanze
          di      cui'  all'allegato  IV,  nonche'  le  modalita'  di
          detenzione delle  stesse,  che  consentano      l'esenzione
          dei   fabbricanti    dall'obbligo   della dichiarazione.".
            -  Il  D.M.    20  maggio  1991 reca: "Modificazioni   ed
          integrazioni del decreto del   Presidente della  Repubblica
          17 maggio 1988, n.  175, in recepimento della direttiva CEE
          n.   88/610, che modifica la direttiva CEE  n.  82/501  sui
          rischi  di  incidenti  relevanti  concesse  con determinate
          attivita' industriali.
            - Gli articoli 4 e 6 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n.
          175, sono i seguenti:
            "Art. 4 (Obbligo di notifica). -   1. Fermo  il  disposto
          dell'art.  3,  il fabbricante   e' tenuto   a far pervenire
          una notifica  ai Ministri dell'ambiente e della sanita':
            a)  qualora    eserciti  un'attivita'   industriale   che
          comporti  o  possa comportare   l'uso   di   una    o  piu'
          sostanze  pericolose   riportata nell'allegato  III,  nelle
          quantita' ivi indicate come:
            1)  sostanze  immagazzinate o utilizzate in relazione con
          l'attivita' industriale interessata;
               2) prodotti della fabbricazione;
               3) sottoprodotti;
               4) residui;
               5) prodotti di reazioni accidentali;
            b) o,  qualora siano immagazzinate  una o piu'   sostanze
          pericolose  riportate nell'allegato  II nelle quantita' ivi
          indicate nella prima colonna.
            2. Il fabbricante e' ugualmente  tenuto a  far  pervenire
          la   notifica   qualora   le  quantita'     delle  sostanze
          pericolose, di  cui alle lettere a) e  b)    del  comma  1,
          siano  complessivamente  raggiunte    o  superate  in  piu'
          stabilimenti distanti tra loro    meno  di  500  metri,  di
          proprieta' del medesimo fabbricante.
            3.   Copia   della  notifica  deve  essere  inviata  alla
          regione  o provincia autonoma territorialmente competente.
            4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e'  data
          notizia   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
            5.   Nel  caso  di  aree  ad  elevata  concentrazione  di
          attivita' industriali, individuate ai sensi dell'art.   12,
          comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di
          stabilimenti  distanti  tra  loro  meno    di  500   metri,
          l'obbligo  di  notifica ove  la quantita'   delle  sostanze
          pericolose,  di    cui  alle lettere a) e b)   del comma 1,
          siano complessivamente raggionte o superate".
            "Art.  6   (Dichiarazione). -   1.   Fermo   il  disposto
          dell'art.    3,  dell'art.  12,   comma 3, lettera   e), il
          fabbricante e' tenuto  a far pervenire   alla  regione    o
          provincia      autonoma    territorialmente competente e al
          prefetto una dichiarazione:
            a)  qualora  eserciti  una  attivita'    industriale  che
          comporti  o  possa comportare   l'uso   di   una    o  piu'
          sostanze  pericolose  riportate nell'allegato IV, come:
            1) sostanze  immagazzinate o utilizzate in  relazione con
          attivita' industriale interessata;
               2) prodotti della fabbricazione;
               3) sottoprodotti;
               4) residui;
               5) prodotti di reazioni accidentali;
            b) o  qualora siano  immagazzinate una  o piu'   sostanze
          pericolose riportate nell'allegato II, nelle  quantita' ivi
          indicate nella prima colonna.
            Nella   dichiarazione   il   fabbricante  deve  precisare
          che  si  e' provveduto, indicando le modalita':
            a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
               b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
            c) informazione,  all'addestramento e   attrezzatura,  ai
          fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.
            3.  Il  fabbricante  indica  altresi'   se e quali misure
          assicurative e di garanzia   per  i  rischi  di    danni  a
          persone,  a    cose  e  all'ambiente  abbia  adottate    in
          relazione all'attivita'  esercitata".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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