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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3)
(b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti
internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a
Ginevra il 28 ottobre 1993.