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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico, con atto finale ed ammessi, adottata dalla Conferenza
dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966
e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984
nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e
finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.