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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca
all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania
e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
b) l'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca
alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a
Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione
economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a
Bruxelles il 28 aprile 1995;
c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convezione di
applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile
1997.