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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) al regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre
1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della
legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e' il seguente:
"1. La presente legge ha lo scopo di favorire la
cessazione dell'impiego delle sostante lesive dell'ozono
stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di
disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di
tali sostanze, in conformita':
a) - b) (omissis).
c) al regolamento (CEE) n. 549/91 del Consiglio, del 4
marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato
di ozono, nonche' al regolamento (CEE) n. 3952/92 del
Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato
regolamento (CEE) n. 549/91 per quanto riguarda
l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che
riducono lo strato di ozono".
- Il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del
15 dicembre 1992 sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L. 333/1 del 22 dicembre 1994.