Legge Ordinaria n. 183 del 27/06/1997 G.U. n. 148 del 27 Giugno 1997
Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale
  La  Camera  dei  deputati  ed   il  Senato  della  Repubblica  anno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di
attuazione, di  coordinamento e  transitorie del codice  di procedura
penale, approvate  con decreto  legislativo 28  luglio 1989,  n. 271,
prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, e'
ulteriormente  prorogato  al  31   dicembre  1997,  limitatamente  ai
procedimenti  nei quali  siano  contestati i  delitti previsti  dagli
articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il    testo   dell'art.    242   delle     norme    di
          attuazione,    di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, approvate con D.Lgs.  n. 271/1989,   gia'
          modificato  dall'art.    1 del   D.Lgs. n.  77/1990 e  come
          ulteriormente   modificato dall'art.   1  del    D.Lgs.  17
          ottobre 1990,  n. 293, dall'art.  1 del  D.Lgs. 12 dicembre
          1991,  n.  400, dall'art. 1 del D.Lgs. 16  ottobre 1992, n.
          411, dall'art. 1 del  D.Lgs.  28  dicembre  1993,  n.  563,
          dell'art.  1  della  legge  22  dicembre  1994,   n.   702,
          dall'art.  1   del   D.L.   29   aprile   1995,   n.   139,
          convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 giugno 1995,
          n. 246 e dalla legge 2 luglio 1996, n. 343, e' il seguente:
            "Art.   242  (Procedimenti     in  fase  istruttoria  che
          proseguono con le norme anteriormente vigenti).   -  1.  La
          disposizione  dell'art. 241 si osserva altresi':
            a)  nei   procedimenti in corso  alla data  di entrata in
          vigore del codice quando   e' stato compiuto un    atto  di
          istruzione del  quale e' previsto  il deposito  e il  fatto
          e'    stato contestato  all'imputato ovvero enunciato in un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
            b)  quando,  prima dell'entrata  in  vigore  del  codice,
          e'  stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
            c)    nei   procedimenti connessi  a  norma  dell'art. 45
          del  codice abrogato per  i quali le   condizioni  indicate
          nelle lettere a)  e b) ricorrono anche relativamente  a uno
          solo  degli    indiziati o imputati ovvero a una sola delle
          imputazioni,  sempre che alla data di entrata in vigore del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
            2.    Quando si   procede   con  istruzione sommaria,  se
          entro il  31 dicembre 1990 non e' stato ancora richiesto il
          decreto di citazione a giudizio o   richiesta  la  sentenza
          di  proscioglimento  o non   e' stato disposto  il giudizio
          direttissimo,  il pubblico  ministero entro   i  successivi
          trenta     giorni  trasmette   il  fascicolo  con   le  sue
          conclusioni al  giudice istruttore. Questo provvede    agli
          adempimenti  previsti dall'art. 372  del codice abrogato ed
          entro sessanta giorni dalla  scadenza   del   termine   ivi
          indicato    pronuncia    sentenza    di  proscioglimento od
          ordinanza di invio a giudizio.
            3. Quando   si procede    con  istruzione    formale,  se
          l'istruzione  e'  ancora  in    corso  alla   data del   31
          dicembre   1990 ovvero,    quando  si  tratta  dei    reati
          indicati  nell'art. 407, comma  2, lettera  a), del codice,
          alla    data  del   30 giugno 1997,  il giudice  istruttore
          entro cinque giorni deposita il fascicolo  in  cancelleria,
          dandone avviso al pubblico ministero a  norma dell'art. 369
          del   codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          del termine previsto dall'art. 372 del  codice    abrogato,
          il    giudice    istruttore    pronuncia      sentenza   di
          proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.
            4. Nei procedimenti di competenza del   pretore, se  alla
          data  del  31 dicembre   1990 l'istruzione   e'   ancora in
          corso,   il pretore    entro  trenta    giorni    pronuncia
          sentenza  di    proscioglimento,   decreto   di citazione a
          giudizio  o decreto penale di condanna   ovvero dispone  il
          giudizio direttissimo".
            -  I delitti previsti dagli articoli  285, 286, 422 e 428
          del codice penale, per  i quali la legge    qui  pubblicata
          proroga  al   31 dicembre 1997 il termine di cui al comma 3
          dell'art. 242 soprariportato, sono, rispettivamente:
              devastazione, saccheggio e strage (art. 285);
              guerra civile (art. 286);
              strage (art. 422);
              naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 428).

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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