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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' il contratto
mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di
seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto
dall'articolo 2, comma 1, pone uno o piu' lavoratori, di seguito
denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il
contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che
ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa
utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere
concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati
dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste
dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le
ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attivita' rivolte
allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti
di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via
sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalita'
della sperimentazione.
4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate
come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di
appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
c) presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i
dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la
fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto;
d) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale
del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e
per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro
inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle
prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche'
del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare
all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali
applicabili, nonche' le eventuali differenze maturate nel corso di
ciascuna mensilita' o del minore periodo di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare
all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da
questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro
temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di
inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del
versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore
di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la facolta' dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al
termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura e' trasmessa dall'impresa
fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la
percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in
forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
stessa, stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 4:
- L'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) cosi'
recita:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero
l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole
di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servzio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole
di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attivita'
produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche' i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) si astiene, salvo ecezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicuzza e di protezione della salute e consente
al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui
all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la sa-
lute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa
del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al
modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai
modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il
caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono
essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui
al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti
da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono def-
inite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni
non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed
altre attivita' minerarie, alle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita' nei
quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione in aziende ovvero unita'
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori,
allorche' si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
(1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di
specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e
forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessri per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico".