Legge Ordinaria n. 196 del 24/06/1997 G.U. n. 154 del 4 Luglio 1997 (suppl.ord.)
Norme in materia di promozione dell' occupazione
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1
                Contratto di fornitura di prestazioni
                        di lavoro temporaneo

  1.  Il  contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' il contratto
mediante  il  quale  un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di
seguito  denominata  "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto
dall'articolo  2,  comma  1,  pone  uno o piu' lavoratori, di seguito
denominati  "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il
contratto  previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che
ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa
utilizzatrice",  per  il  soddisfacimento  di  esigenze  di carattere
temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
  2.  Il  contratto  di  fornitura  di  lavoro temporaneo puo' essere
concluso:
a) nei   casi  previsti  dai  contratti  collettivi  nazionali  della
   categoria  di  appartenenza  dell'impresa utilizzatrice, stipulati
   dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi;
b) nei  casi  di  temporanea utilizzazione in qualifiche non previste
   dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei  casi  di  sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le
   ipotesi di cui al comma 4.
  3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attivita' rivolte
allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti
di  fornitura  di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via
sperimentale  previa  intesa  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  circa  le aree e le modalita'
della sperimentazione.
  4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per  le  qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate
   come  tali  dai  contratti collettivi nazionali della categoria di
   appartenenza  dell'impresa  utilizzatrice, stipulati dai sindacati
   comparativamente piu' rappresentativi;
b) per  la  sostituzione  di  lavoratori che esercitano il diritto di
   sciopero;
c) presso  unita'  produttive  nelle  quali si sia proceduto, entro i
   dodici  mesi  precedenti,  a  licenziamenti collettivi che abbiano
   riguardato  lavoratori  adibiti  alle mansioni cui si riferisce la
   fornitura,  salvo  che  la  fornitura  avvenga  per  provvedere  a
   sostituzione  di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
   del posto;
d) presso  unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
   dei   rapporti   o  una  riduzione  dell'orario,  con  diritto  al
   trattamento  di integrazione salariale, che interessino lavoratori
   adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a  favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale
   del  lavoro  di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
   dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
   e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per  le  lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e
   per  lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del
   Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale da emanare entro
   sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
   legge.
  5.  Il  contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le  mansioni  alle  quali  saranno adibiti i lavoratori ed il loro
   inquadramento;
c) il  luogo,  l'orario ed il trattamento economico e normativo delle
   prestazioni lavorative;
d) assunzione  da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del
   pagamento  diretto al lavoratore del trattamento economico nonche'
   del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione  dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare
   all'impresa  fornitrice  i trattamenti retributivi e previdenziali
   applicabili, nonche' le eventuali differenze maturate nel corso di
   ciascuna mensilita' o del minore periodo di durata del rapporto;
f) assunzione  dell'obbligo  dell'impresa utilizzatrice di rimborsare
   all'impresa  fornitrice  gli  oneri retributivi e previdenziali da
   questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro
   temporaneo;
g) assunzione   da  parte  dell'impresa  utilizzatrice,  in  caso  di
   inadempimento  dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento
   diretto  al  lavoratore  del  trattamento  economico  nonche'  del
   versamento  dei  contributi previdenziali in favore del prestatore
   di  lavoro  temporaneo,  fatto  salvo  il diritto di rivalsa verso
   l'impresa fornitrice;
h) la  data  di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di
   lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
  6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la  facolta'  dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al
termine  del  contratto  per  prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 3.
  7.  Copia  del  contratto  di  fornitura  e' trasmessa dall'impresa
fornitrice  alla  Direzione  provinciale  del  lavoro  competente per
territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
  8.  I  prestatori  di  lavoro  temporaneo  non  possono superare la
percentuale  dei  lavoratori,  occupati dall'impresa utilizzatrice in
forza  di  contratto  a  tempo indeterminato, stabilita dai contratti
collettivi  nazionali  della  categoria  di appartenenza dell'impresa
stessa,     stipulati    dai    sindacati    comparativamente    piu'
rappresentativi.
 
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 4:
            -  L'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626 (Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute dei lavoratori  sul  luogo  di  lavoro)  cosi'
          recita:
            "Art.  4  (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
          del preposto).  - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
          natura  dell'attivita'  dell'azienda   ovvero   dell'unita'
          produttiva,  valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature di
          lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici  impiegati,
          nonche'  nella  sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
          per la sicurezza  e  per  la  salute  dei  lavoratori,  ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi particolari.
            2. All'esito della valutazione di  cui  al  comma  1,  il
          datore di lavoro elabora un documento contenente:
             a)  una  relazione  sulla  valutazione dei rischi per la
          sicurezza e la salute durante il lavoro, nella  quale  sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
             b)  l'individuazione  delle  misure  di prevenzione e di
          protezione e dei  dispositivi  di  protezione  individuale,
          conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
             c)  il  programma  delle  misure  ritenute opportune per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza.
            3.  Il  documento  e'  custodito  presso l'azienda ovvero
          l'unita' produttiva.
            4. Il datore di lavoro:
             a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
          protezione interno o esterno all'azienda secondo le  regole
          di cui all'art. 8;
             b)  designa  gli  addetti  al  servzio  di prevenzione e
          protezione interno o esterno all'azienda secondo le  regole
          di cui all'art. 8;
             c)  nomina,  nei  casi  previsti dall'art. 16, il medico
          competente.
            5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
             a)  designa  preventivamente  i  lavoratori   incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di
          pericolo grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  pronto
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
             b)  aggiorna  le  misure  di prevenzione in relazione ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e della sicurezza del lavoro,  ovvero  in
          relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
          prevenzione e della protezione;
             c) nell'affidare i compiti  ai  lavoratori  tiene  conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza;
             d)   fornisce   ai   lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
             e)  prende  le  misure  appropriate affinche' soltanto i
          lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni  accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
             f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
          delle  norme  vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali
          in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
          mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi   di
          protezione individuali messi a loro disposizione;
             g)  richiede l'osservanza da parte del medico competente
          degli obblighi previsti dal presente decreto,  informandolo
          sui   processi   e   sui   rischi   connessi  all'attivita'
          produttiva;
             h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di
          rischio in caso di emergenza e da' istruzioni  affinche'  i
          lavoratori,   in  caso  di  pericolo  grave,  immediato  ed
          inevitabile, abbandonino il  posto  di  lavoro  o  la  zona
          pericolosa;
             i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti
          al  rischio  di  un  pericolo  grave  e  immediato circa il
          rischio stesso e le disposizioni prese  o  da  prendere  in
          materia di protezione;
             l)  si astiene, salvo ecezioni debitamente motivate, dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo  grave
          e immediato;
             m)  permette  ai  lavoratori  di verificare, mediante il
          rappresentante  per  la  sicurezza,  l'applicazione   delle
          misure  di  sicuzza e di protezione della salute e consente
          al  rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere   alle
          informazioni   ed  alla  documentazione  aziendale  di  cui
          all'art.  19, comma 1, lettera e);
             n) prende appropriati provvedimenti per evitare  che  le
          misure  tecniche adottate possano causare rischi per la sa-
          lute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
             o)  tiene  un   registro   nel   quale   sono   annotati
          cronologicamente  gli  infortuni  sul lavoro che comportano
          un'assenza dal lavoro di almeno  un  giorno.  Nel  registro
          sono   annotati   il   nome,   il   cognome,  la  qualifica
          professionale dell'infortunato, le cause e  le  circostanze
          dell'infortunio,  nonche' la data di abbandono e di ripresa
          del lavoro.    Il  registro  e'  redatto  conformemente  al
          modello  approvato  con  decreto del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
          permanente, di cui all'art. 393 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  27  aprile  1955,  n.  547, e successive
          modifiche,  ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,   a
          disposizione  dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
          di tale decreto il registro e' redatto  in  conformita'  ai
          modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
             p)  consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
          previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
             q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
          incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche'  per  il
          caso  di  pericolo  grave  e  immediato. Tali misure devono
          essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni
          dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva,  e  al  numero
          delle persone presenti.
            6.  Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
          comma 1 ed elabora il  documento  di  cui  al  comma  2  in
          collaborazione   con   il   responsabile  del  servizio  di
          prevenzione e protezione e con  il  medico  competente  nei
          casi  in  cui  sia  obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
          previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
            7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui
          al comma 2 sono rielaborati in occasione di  modifiche  del
          processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
          della salute dei lavoratori.
            8.  Il  datore  di  lavoro  custodisce,  presso l'azienda
          ovvero l'unita' produttiva,  la  cartella  sanitaria  e  di
          rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
          con  salvaguardia  del segreto professionale, e ne consegna
          copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
          rapporto  di  lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso   ne   fa
          richiesta.
            9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti
          da  emanarsi  entro  il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri
          del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e della sanita', sentita la
          commissione consultiva permanente per la prevenzione  degli
          infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro, in relazione alla
          natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono def-
          inite  procedure   standardizzate   per   gli   adempimenti
          documentali  di cui al presente articolo. Tali disposizioni
          non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art.
          1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
          1988,  n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
          di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4  e  6
          del  decreto  stesso,  alle  centrali termoelettriche, agli
          impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive  ed
          altre    attivita'   minerarie,   alle   aziende   per   la
          fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,  polveri
          e  munizioni,  e  alle  strutture  di  ricovero  e cura sia
          pubbliche sia private.
            10. Per le medesime aziende di  cui  al  comma  9,  primo
          periodo,  con  uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
          della previdenza sociale, dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato  e  della  sanita', sentita la commissione
          consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni  e
          per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
             a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita' nei
          quali  e'  possibile  lo svolgimento diretto dei compiti di
          prevenzione  e  protezione   in   aziende   ovvero   unita'
          produttive  che  impiegano un numero di addetti superiore a
          quello indicato nell'allegato I;
             b)  i  casi  in cui e' possibile la riduzione a una sola
          volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
          degli ambienti di lavoro da parte  del  medico  competente,
          ferma   restando  l'obbligatorieta'  di  visite  ulteriori,
          allorche' si modificano le situazioni di rischio.
            11. Fatta eccezione per le aziende  indicate  nella  nota
          (1)  dell'allegato  I,  il  datore  di lavoro delle aziende
          familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a  dieci
          addetti  non  e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
          3, ma e' tenuto comunque ad  autocertificare  per  iscritto
          l'avvenuta  effettuazione  della  valutazione  dei rischi e
          l'adempimento   degli   obblighi   ad    essa    collegati.
          L'autocertificazione  deve essere inviata al rappresentante
          per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli  obblighi
          di  cui  ai  commi  2  e  3 le aziende familiari nonche' le
          aziende che occupano  fino  a  dieci  addetti,  soggette  a
          particolari  fattori di rischio, individuate nell'ambito di
          specifici settori produttivi con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  delle  risorse  agricole alimentari e
          forestali  e  dell'interno,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza.
            12.  Gli  obblighi relativi agli interventi strutturali e
          di manutenzione  necessri  per  assicurare,  ai  sensi  del
          presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici
          assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o  a  pubblici
          uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative, restano a  carico  dell'amministrazione  tenuta,
          per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
          manutenzione.  In  tal  caso  gli  obblighi  previsti   dal
          presente  decreto, relativamente ai predetti interventi, si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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