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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Destinazione del quattro per mille
dell'IRPEF al finanziamento della politica
1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone
fisiche, nonche' della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun
contribuente puo' destinare una quota pari allo 0,4 per cento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei
movimenti e partiti politici.
2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalita' per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando
la tempestivita' ed economicita' di gestione, nonche' la
semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legilativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.