Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee e
rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di "Sharka" e di
"Erwinia amylovora", situati in zone soggette alla lotta obbligatoria
ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996, riconosciuti
contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere
concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in
conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'eta'
dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di
lire 10 miliardi:
a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per
ettaro, nel primo anno dell'impianto;
b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per
ettaro, nel secondo anno;
c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per
ettaro, nel terzo anno;
d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per
ettaro, dal quarto al nono anno;
e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per
ettaro, nel decimo anno;
f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per
ettaro, nell'undicesimo anno;
g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per
ettaro, dal dodicesimo anno;
h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta
l'estirpazione dei vivai.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a
parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti
specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.
3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere
effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel
caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio
regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna
delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo e'
concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per
cento.
4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti
delle aziende agricole e vivaistiche che hanno gia' provveduto alla
distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte
dai servizi fitosanitari regionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.