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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2,
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello
unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7
aprile 1997, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con
riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 1:
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca:
"Norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,
nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e
di audit ambientale". Si riporta il testo del comma 2 del
relativo art. 6: "2. Ai fini di cui al comma 1, il
termine di presentazione del modello unico di
dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato
al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento,
fermi restando i termini previsti in caso di obblighi
che abbiano carattere non periodico".
- Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 sostituisce il modello
unico di dichiarazione ambientale approvato in
precedenza con D.P.C.M. 6 luglio 1995.