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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Classificazione e marchiatura delle carcasse
1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli
stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono
identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei
tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482,
secondo le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della
Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dalla presente legge.
2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene
classificate e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al
comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa
comunitaria, che provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al
Ministero per le politiche agricole.
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs 18 aprile 1994, n. 286, reca:
"Attuazione delle direttive 91/497/CEE 91/498/CEE,
concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed
immissione sul mercato di carni fresche".
- Il regolamento CEE n. 1186/90, che estende il
campo di applicazione della tabella comunitaria di
classificazione delle carcasse di bovini adulti, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 119 dell'11 maggio 1990 e
ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 52 del 5 luglio 1990, seconda serie speciale.
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro
delle risorse, agricole, alimentari e forestali 6 maggio
1996, n. 482, recante: "Regolamento recante
attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo
sull'obbligo della classificazione commericale delle
carcasse e mezzene di animali macellati negli
stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento
CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento n.
344/91 della Commissione", e' il seguente:
"Art. 2. - 1. L'identificazione e la classificazione
delle carcasse o mezzene di animali macellati sono
effettuate negli stabilimenti secondo la succitata
normativa comunitaria, da tecnici in possesso di licenza
rilasciata dal Comitato nazionale bovini".
- Il regolamento CEE n. 344/91, che stabilisce le
modalita' di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90
di cui sopra, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 41 del 14 febbraio
1991 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 31 del 22 aprile 1991, seconda serie
speciale.