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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le somme dovute all'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) dalle Comunita'
ebraiche e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane in
conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunita' stesse
dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono poste a carico dello
Stato.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per
l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, a tale fine utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad affettuare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 maggio 1970, n. 336, reca: "Norme a
favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti ed assimilati".
- La legge 8 luglio 1971, n. 541, reca: "Norme di
applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante
benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti
ed assimilati".
- La legge 9 ottobre 1971, n. 824, reca: "Norme di
attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24
maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei
dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti
ed assimilati".