Legge Ordinaria n. 234 del 16/07/1997 G.U. n. 172 del 25 Luglio 1997
Modifica dell' articolo 323 del codice penale in materia di abuso d' ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
ala seguente legge:
                               Art. 1.
             Modifica dell'articolo 323 del codice penale
  1. L'articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art. 323 (Abuso  d'ufficio). - Salvo che il  fatto non costituisca
un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che,  nello svolgimento  delle funzioni  o del  servizio, in
violazione di  norme di legge  o di regolamento, ovvero  omettendo di
astenersi  in presenza  di  un  interesse proprio  o  di un  prossimo
congiunto o  negli altri casi prescritti,  intenzionalmente procura a
se' o  ad altri un  ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero  arreca ad
altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
  La pena e' aumentata nei casi in  cui il vantaggio o il danno hanno
un carattere di rilevante gravita'".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.  10  comma 2,  del  testo  unico delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni di legge modificate.  Restano invariati
          il  valore  e    l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.
 

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