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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
ala seguente legge:
Art. 1.
Modifica dell'articolo 323 del codice penale
1. L'articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca
un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a
se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad
altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno
un carattere di rilevante gravita'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.