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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29
aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2
maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmato.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili
dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda. La predetta somma
integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa speciale o
altra analoga indennita' collegata alla variazione del costo della
vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato
gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso
tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del
presente articolo e del primo periodo del presente comma, con
esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente
diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un
assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge,
sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel
caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico
sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali e' stato gia'
corrisposto l'assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni
spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre
1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi
legali e rivalutazione monetaria.
4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di
cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8,
introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e
la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del
1992.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' al
coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' al
figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita' con
proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello
previsto ai commi 1 e 2.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si
applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori
oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati paria lire 64,6 miliardi per l'anno
1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento
dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
9. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e' sostituito dal seguente:
" 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui
all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative
domande, indirizzate al Ministro della sanita', entro il termine
perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post -
trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini
decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui
ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del
danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di
presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e
all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di
direttive del Ministero della sanita', che garantiscono il diritto
alla riservatezza anche mediante opportune modalita' organizzative".
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, e' inserito il seguente:
"1 -bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a
conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, e' tenuto a rispettare il segreto
d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte
le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
interessata".
11. Le domande gia' presentate al Ministero della sanita', per le
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e'
ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli
assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome, che
provvedono, entro novanta giorni dalla data del ricevimento, ad
inviarle alle aziende unita' sanitarie locali territorialmente
competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma
1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9
del presente articolo.
12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le commissioni medico - ospedaliere di cui all'articolo 4
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici
esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 165 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
13. Alla presente legge sara' data la massima pubblicita' a cura
degli assessorati alla sanita' delle regioni e delle province
autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni
ufficio delle prefetture e delle aziende unita' sanitarie locali
competente in materia di invalidi civili, presso ogni caserma
militare, presso gli uffici delle aziende unita' sanitarie locali
competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati
all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli
ospedali e delle case di cura private, nonche' nei locali adibiti al
servizio trasfusionale. Essa sara' altresi' pubblicata nel Bolletino
ufficiale del Ministero della sanita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascitti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n.
210, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di
una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita',
dalle quali sia derivata una menomazione permanente
della integrita' psico - fisica, ha diritto ad un
indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei
modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai
soggetti che risultino contagiati da infezioni da
HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi
derivati, nonche' agli operatori sanitari che, in
occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni
permanenti alla integrita' psico - fisica conseguenti
a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e
suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione
da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano
altresi' a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post - trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle
persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito
ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i
danni di cui al comma 1, alle persone che, per motivi
di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere
accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino
necessarie, ai soggetti a rischio operanti nelle strutture
sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a
vaccinazioni anche non obbligatorie".
- Si riporta di seguito la tabella B allegata alla legge
29 aprile 1976, n. 177:
"Tabella B
PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI
=====================================================================
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a
GRADI Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat.
_____________________________________________________________________
829.500 746.500 664.000 581.000 498.000 415.000 332.000 249.000
Caporal
maggiore
e caporale,
sottocapo e
comune di I
classe del
CEMM, primo
aviere e
aviere
scelto
792.500 713.500 634.000 555.000 475.500 396.500 317.000 238.000
Allievo
carabiniere,
allievo guardia
di finanza, al-
lievo guardia
di pubblica
sicurezza,
allievo agente
di custodia
delle carceri
e allievo
guardia fore-
stale
735.000 661.500 588.000 514.500 441.000 367.500 294.000 220.500
Soldato, co-
mune di II
classe del
CEMM, aviere
- Il testo dell'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n.
111, e' il seguente:
"Art. 8 (Pensione o assegno privilegiato tabellare). -
Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29
aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per
effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono
maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio
1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1
gennaio 1985, considerando, per tutti i gradi le misure
previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.
Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal
1 gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a
costituire la base pensionabile non puo' essere
inferiore all'importo previsto per la prima categoria
della tabella B citata nel precedente comma.
Le percentuali della base pensionabile, ai fini della
liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati
ordinari, relative ad infermita' diverse dalla prima
categoria, sono quelle previste dall'art. 67 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
- Il testo dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n.
324, recante miglioramenti economici al personale
statale in attivita' ed in quiescienza e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 luglio 1959, al personale
statale il cui trattamento per stipendio, paga o
retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 19, e successive modificazioni, e' attribuita una
indennita' integrativa speciale mensile determinata per
ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in
lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la
variazione percentuale dell'indice del costo della vita
relativo all'anno solare immediatamente precedente,
rispetto a quello del giugno 1956, che si considera
uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione
si trascurano le frazioni dell'unita' fino a cinquanta
centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni
superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo a
ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici
mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono
stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i
settori dell'industria e del commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente
primo comma:
a) e' corrisposta in misura intera al personale
provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore
alle lire 30.000 mensili lorde;
b) e' dovuta in ragione di un trentesimo per ogni
mille lire o frazione di mille lire di stipendio,
paga o retribuzione nei confronti del personale che
sia fornito di stipendio, paga o retribuzione
inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;
c) e' ridotta nella stessa proporzione della
riduzione dello stipendio o della paga o della
retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di
aspettativa, di sanzione disciplinare od altra
posizione di stato che importi riduzione di dette
competenze ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione
delle competenze stesse;
d) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne'
sequestrabile, ne' computabile agli effetti del
trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita'
di licenziamento;
e) e' esente dalle ritenute erariali e non concorre a
formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo
titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi
di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960,
l'importo dell'indennita' integrativa speciale, di cui al
presente articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con
decreto del Ministro per il tesoro".
- Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica):
"14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma
10, lettera a), sono a totale carico del Servizio
sanitario nazionale con la corresponsione, da parte
dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire
5.000.Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma
10, lettera b), e' dovuta una partecipazione alla spesa
da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento
del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati
nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale
carico dell'assistito.
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le
prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali,
fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta,
con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale
degli importi eccedenti tale limite".
- Il testo del comma 16-ter del medesimo art. 8,
introdotto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"16 -ter. Per l'assistenza farmaceutica
l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati
nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per
l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al
comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi
di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei
grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al
100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono
tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per
ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e
di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni
nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui
al comma 15".
- Si riporta qui di seguito l'art. 3, comma 1, della
legge 25 febbraio 1992, n. 10:
"I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui
all'art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro
della sanita' entro il termine perentorio di tre anni
nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di
infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui,
sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3,
l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno".
- Il testo dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n.
10, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Il giudizio sanitario sul nesso
causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la
somministrazione di emoderivati, il contatto con il
sangue e derivati in occasione di attivita' di
servizio e la menomazione dell'integrita' psico - fisica o
la morte, e' espresso dalla commissione medico -
ospedaliera di cui all'art. 165 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.
2. La commissione medico - ospedaliera redige un
verbale degli accertamenti eseguiti e formula il
giudizio diagnostico sulle infermita' e sulle lesioni
riscontrate.
3. La commissione medico - ospedaliera esprime il
proprio parere sul nesso causale tra le infermita' o le
lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la
somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue
e derivati in occasione di attivita' di servizio.
4. Nel verbale e' espresso il giudizio di
classificazione delle lesioni e delle infermita' secondo
la tabella A annessa al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834".
- Il testo dell'art. 165 del D.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, e' il seguente:
"Art. 165. - Il giudizio sanitario sulle cause e
sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del
dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso
dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari
dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.
Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da
almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente.
La commissione e' presieduta dal direttore
dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico
presso cui e' costituita oppure da un ufficiale medico
superiore delegato dal direttore.
La commissione medica ospedaliera, allorche' si
pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi
di polizia, e' integrata da un ufficiale medico del
corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo;
per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un
ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari
infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far
parte della commissione, di volta in volta, e per singoli
casi, un medico specialista con voto consultivo".