Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione
parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, come da ultimo
prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, e'
ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura della disposizione
di legge alla quale e' operato il rinvio e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il termine contenuto nell'art. 2 della legge 23
dicembre 1992, n. 499 (Ricostituzione della commissione
parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e
successive modificazioni), come da ultimo prorogato
dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge".