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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare
e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza
adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di
difesa e approvate dal Parlamento;
b) emana le direttive in merito alla politica militare,
all'attivita' informativa e di sicurezza ed all'attivita'
tecnico-amministrativa;
c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli
organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e
sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla
difesa nazionale;
d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con
i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' la pianificazione
relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della
Difesa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.