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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per realizzare una piu' razionale distribuzione delle
competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il
modello del giudice unico;
b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di
tale giudice al tribunale;
c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le
attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in
composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti,
sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonche'
sui seguenti reati:
1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale;
2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice
penale e 2621 del codice civile;
3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore
nel massimo a venti anni;
4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo
II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo
329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;
5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29,
secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli
6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205;
7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare
allarme sociale o rilevanti difficolta' di accertamento;
d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica
in composizione monocratica;
e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in
composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti
per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti
materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento
innanzi al pretore;
f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in
composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla
capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per
costituire l'organo giudicante;
g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facolta'
di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del
procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la
conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre
il compimento delle formalita' di apertura del dibattimento;
h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia
diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le
necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni;
i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture
circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di
tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale
giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed
omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del
numero di abitanti, difficolta' di collegamenti, indice di
contenzioso sia civile che penale;
l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma,
Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali,
in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti
anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del
territorio delle suddette sezioni;
m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica
circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della
Repubblica presso il tribunale;
n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in
composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti,
per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9)
del secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente,
per il predetto numero 7), ai giudizi di responsabilita' in esso
previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessita'
giuridica delle materie e della rilevanza economicosociale delle
controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in
composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale
giudica in composizione monocratica;
o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni
amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di
collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al
tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative
attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio
della giurisdizione;
p) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo
comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili
nelle quali e' competente il tribunale sia devoluto alla corte
d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte
d'appello allorche' in primo grado siano previste sezioni
specializzate;
q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari
comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti
legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso termine di
cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle
disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello
Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida
trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le
fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio
secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative
condizioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato
della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche' sia espresso
dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il
termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi, il Governo puo' emanare disposizioni correttive
nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui
al comma 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, e' il seguente:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. (Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575,
628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso
codice penale.
3) delitti commesi avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di
armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e
74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi
in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza".
- Il testo vigente dell'art. 644 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
dall'art. 3, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura
a taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo
dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari
gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario
si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte
e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno (di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale);
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale durante il periodo previsto
di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre
ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo
o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed
utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche
per interposta persona per un importo pari al valore
degli interessi o degli altri vantaggi o compensi
usurari, salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
- Il testo vigente dell'art. 648-bis del codice
penale e' il seguente:
"Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto
non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con
la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di una attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le
altre utilita' provengono da delitto per il quale e'
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo
a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
- Il testo vigente dell'art. 2621 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2621 (False comunicazioni ed illegale ripartizione
di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due
milioni a venti milioni:
1) i promotori i soci fondatori, gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni
sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti
al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche
della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti
concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o
in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma,
riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori generali che
distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che devono essere destinate a
riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite
degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve
disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente o del prospetto contabile
previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in
difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
un prospetto contabile falsi".
- Il capo I del titolo II del libro II del codice penale
riguarda: "Dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione".
- Il testo vigente degli articoli 329, 331, comma 1, 332,
334 e 335 del codice penale e' il seguente:
"Art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica). - Il
militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta
o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta
fattagli dall'autorita' competente nelle forme
stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a
due anni".
"Art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessita'). - Chi, esercitando imprese di
servizi pubblici o di pubblica necessita' interrompe il
servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti,
uffici o aziende, in modo da turbare la regolarita'
del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a
un anno e con la multa non inferiore a lire un milione".
"Art. 332 (Omissione di doveri di ufficio in occasione di
abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un
pubblico servizio). - Il pubblico ufficiale o il
dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessita'
che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due
articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte,
rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del
servizio a cui e' addetto o preposto, ovvero di compiere
cio' che e' necessario per la regolare continuazione del
servizio, e' punito con la multa fino a lire un
milione".
"Art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorita' amministrativa).
- Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorita'
amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo
scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la
multa da lire sessantamila a lire seicentomila, se
la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la
dispersione o il deterioramento sono commessi dal
proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e
della multa fino a lire seicentomila, se il fatto e'
commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata
alla sua custodia".
"Art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorita'
amministrativa). - Chiunque, avendo in custodia una
cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per
colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione,
ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire seicentomila".
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca:
"Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa". Il testo vigente
degli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e' il seguente:
"Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con la
reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato fallito,
l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o
dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in
parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori,
i libri o le altre scritture contabili o li ha
tenuti in guisa da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato
fallito, che, durante la procedura fallimentare,
commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma
precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o
le altre scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il
fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare,
a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di
essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno
dei fatti previsti nel presente articolo importa per
la durata di dieci anni l'inabilitazione
all'esercizio di una impresa commerciale e
l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa".
"Art. 222 (Fallimento delle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice). - Nel
fallimento delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice le disposizioni del presente capo
si applicano ai fatti commessi dai soci
illimitatamente responsabili".
"Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta). - Si
applicano le pene stabilite nell''art. 216 agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai
liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno
commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal
primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo del
codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni
dolose il fallimento della societa'.
Si applica altresi' in ogni caso la disposizione
dell'ultimo comma dell'art. 216".
- La legge 20 giugno 1952, n. 645, reca: "Norme di
attuazione della XII disposizione transitoria e
finale (comma primo) alla Costituzione".
- La legge 25 gennaio 1982, n. 17, reca: "Norme di
attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di
associazioni segrete e scioglimento della associazione
denominata Loggia P2".
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, e' il seguente:
"Art. 2. - Chiunque promuove o dirige un'associazione
segreta, ai sensi dell'art. 1, o svolge attivita' di
proselitismo a favore della stessa e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la
interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e'
punito con la reclusione fino a due anni. La condanna
importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici.
La competenza a giudicare e' del tribunale".
- La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca:
"Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31
maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia". Il testo vigente
dell'art. 29, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n.
646, e' il seguente:
"La competenza per i reati finanziari, valutari o
societari contestati ad una delle persone indicate
nel comma precedente appartiene in ogni caso al
tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che
e' stato competente per l'associazione mafiosa".
- La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, reca:
"Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della
Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per
i reati di cui all'art. 96 della Costituzione". Il testo
vigente degli articoli 6 e 11 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie
concernenti i reati indicati dall'art. 96 della
Costituzione sono presentati o inviati al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni
indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette
con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui
al successivo art. 7, dandone immediata comunicazione ai
soggetti interessati perche' questi possano
presentare memorie al collegio o chiedere di essere
ascoltati".
"Art. 11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle
loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre
persone, la competenza appartiene in primo grado al
tribunale del capoluogo del distretto di corte
d'appello competente per territorio. Non possono
partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto
parte del collegio di cui all'art. 7 nel tempo in cui
questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso
procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori
gradi di giudizio le norme del codice di procedura
penale".
- Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205 reca: "Misure urgenti in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa". Il testo
vigente dell'art. 6 (Disposizioni processuali), commi 3 e
4, e' il seguente:
"3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui
all'art. 3, comma 1, che non appartengono alla competenza
della corte di assise e' competente il tribunale.
4. Il tribunale e' altresi' competente per i delitti
previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654".
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca:
"Ordinamento giudiziario". Il testo vigente degli
articoli 7-ter e 48, comma 2, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e' il seguente:
"Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari
penali e la sostituzione dei giudici impediti). - 1.
L'assegnazione degli affari penali e' operata, secondo
criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
generale dal Consiglio superiore della magistratura ed
approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e
con la medesima procedura, dal dirigente dell'ufficio alle
singole sezioni e dal presidente della sezione ai
singoli collegi e giudici. Nel determinare i criteri
per l'assegnazione degli affari penali al giudice per
le indagini preliminari, il Consiglio superiore della
magistratura stabilisce la concentrazione, ove
possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli
incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi
allo stesso procedimento.
Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente
della sezione revochino la precedente assegnazione ad una
sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del
relativo provvedimento motivato viene comunicata al
presidente della sezione e al magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
altresi' i criteri per la sostituzione del giudice
astenuto, ricusato o impedito".
"Art. 48 (Composizione dell'organo giudicante). -
(Omissis).
In materia civile il tribunale ordinario giudica
col numero invariabile di tre votanti:
1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali e' obbligatorio l'intervento
del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione,
revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni
tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la
liquidazione coatta amministrativa;
6) nei giudizi di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo;
7) nei giudizi di responsabilita' da chiunque promossi
contro gli organi amministrativi e di controllo, i
direttori generali e i liquidatori e ogni altra
controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle
societa', nelle mutue assicuratrici e societa'
cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei
consorzi;
8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del
codice di procedura civile;
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117".
- Il testo vigente dell'art. 341 (Giudice
dell'appello), comma 2, del codice di procedura civile, e'
il seguente: "L'appello contro le sentenze del giudice
di pace si propone al tribunale nel cui circondario
ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".